F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/1/04 APPELLO DEL CAGLIARI CALCIO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI RISOLUZIONE DELLA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO DEL 10.7.2003 INERENTE IL CALCIATORE SABATO ROCCO, STIPULATA TRA RECLAMANTE E IL COSENZA CALCIO 1914 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D – Riunione del 17.10.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/1/04
APPELLO DEL CAGLIARI CALCIO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA
DI RISOLUZIONE DELLA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO DEL 10.7.2003
INERENTE IL CALCIATORE SABATO ROCCO, STIPULATA TRA RECLAMANTE E
IL COSENZA CALCIO 1914 (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff.
n. 10/D - Riunione del 17.10.2003)
Con la decisione impugnata, la Commissione Tesseramenti, investita in data 9 settembre
2003 dalla Lega Nazionale Professionisti della questione relativa alla validità della
variazione di tesseramento n. 0436 del 18 agosto 2003, depositata in pari data dalla Società
Cagliari Calcio con riferimento al contratto professionistico stipulato con il calciatore
Sabato Rocco, ha deliberato la validità del contratto stipulato tra la società cagliaritana e il
suddetto calciatore nella data da ultimo citata.
La suddetta Lega, nel richiedere la pronunzia della Commissione Tesseramenti, specificava
che le società Cagliari e Cosenza avevano stipulato, in data 10 luglio 2003, un
accordo di trasferimento delle prestazioni sportive del nominato calciatore, con contestuale
cessione della quota di partecipazione alla società cosentina.
Senonché, in seguito alla mancata iscrizione al campionato del Cosenza, il Cagliari,
in data 6 agosto 2003, aveva comunicato la risoluzione del contratto di trasferimento a
causa dell’impossibilità del Cosenza “di detenere un diritto di partecipazione alle prestazioni
sportive di calciatore professionista”, comunicando altresì che l’accordo di partecipazione
aveva rappresentato elemento essenziale nel perfezionamento della volontà contrattuale.
A quel punto il calciatore Sabato aveva dichiarato, il successivo 11 agosto, la risoluzione
del proprio contratto con il Cagliari, in quanto conseguente all’accordo di trasferimento
contestato, stipulandone subito uno nuovo di durata però annuale.
La Lega Nazionale Professionisti, nel trasmettere il fascicolo e chiedere, genericamente,
alla Commissione Tesseramenti una “pronuncia in merito”, rendeva noto che, allo scopo
di non pregiudicare l’attività professionale del calciatore, non essendo in discussione la sua
volontà di tesseramento con il Cagliari, avrebbe provveduto a dare esecuzione alla data della
richiesta al suddetto ultimo tesseramento, la cui tipologia e la relativa scadenza restavano
comunque vincolate alle definitive determinazioni dell’interpellata Commissione.
Questa, richiamando l’art. 110, comma 1, N.O.I.F., in tema di non ammissione di una
società calcistica al campionato di pertinenza e di svincolo d’autorità dei calciatori, nonché
la circolare federale in data 7 ottobre 1993, in tema di accordi di partecipazione di cui
all’art. 102-bis N.O.I.F., ha formulato le seguenti considerazioni:
- la prima cessione definitiva di contratto dal Cosenza al Cagliari era pienamente valida in
quanto intervenuta prima della non ammissione al campionato della società cedente: il
calciatore Sabato non era dunque interessato dallo svincolo d’autorità;
- atteso che l’accordo di partecipazione dava luogo a due operazioni distinte, la cessione
del contratto conservava piena validità, estendendosi però al 100% di ogni diritto relativo
al giocatore;
- il giocatore e la nuova società di appartenenza avevano la facoltà, come puntualmente
accaduto nel caso di specie, di concludere un nuovo contratto, previa risoluzione consensuale
del primo (cfr. gli atti di risoluzione del contratto del 10 luglio 2003, stipula del nuovo
contratto in data 18 agosto 2003 con scadenza 30 giugno 2004, e relativa variazione di
tesseramento n. 0436).
La Commissione Tesseramenti, in definitiva, come da dispositivo, dichiarava “la validità
del contratto stipulato tra la s.p.a. Cagliari Calcio e il calciatore Sabato Rocco in data
18 agosto 2003”.
Con il reclamo in trattazione, articolato in punto di fatto e di diritto, la società cagliaritana
ha chiesto la riforma della decisione resa dalla Commissione Tesseramenti, nel senso
che venga dichiarato risolto il contratto stipulato tra le due società, con variazione di
tesseramento n. 0472 in data 10 luglio 2003.
Il reclamo, una volta correttamente delimitato il thema decidendum, va dichiarato
inammissibile.
Solo in sede di udienza, anzitutto, il rappresentante della società reclamante ha chiarito
lo scopo concreto, non immediatamente ricavabile dall’atto di gravame, che muoveva
l’azione: evitare il rischio di pagare il corrispettivo intero in relazione all’originario trasferimento
del calciatore.
Ma in realtà, per come la Commissione Tesseramenti ha impostato il suo ordito decisionale,
sulla base, peraltro, della richiesta formulata in termini generici, nel trasmettere il
fascicolo, dalla Lega Nazionale Professionisti, la società reclamante, fatte salve ulteriori,
specifiche e più dirette istanze di giustizia, non ha interesse a svolgere appello avverso la
pronunzia attualmente contestata, in quanto il corredo motivazionale della medesima appare
volto unicamente a sostenere, come da dispositivo, la validità dell’ultimo contratto
stipulato tra la società sarda e il calciatore, in quanto frutto di una legittima riconsiderazione,
su base consensuale, dei rapporti tra loro intercorrenti. Ma la validità dell’ultimo tesseramento
non risulta oggetto di contestazione da parte dell’attuale reclamante.
Per i sopraindicati motivi, la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto
dal Cagliari Calcio di Cagliari. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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