F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/1/04 APPELLO DELL’AVV. PASQUALIN CLAUDIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI DEPLORAZIONE E DI SOSPENSIONE INFLITTIGLI DALLA COMMISSIONE AGENTI DI CALCIATORI (Delibera della Commissione Agenti di Calciatori – Com. Uff. n. 109/A del 18.12.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/1/04
APPELLO DELL’AVV. PASQUALIN CLAUDIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI
DEPLORAZIONE E DI SOSPENSIONE INFLITTIGLI DALLA COMMISSIONE
AGENTI DI CALCIATORI (Delibera della Commissione Agenti di Calciatori - Com.
Uff. n. 109/A del 18.12.2003)
Con decisione in data 3.12.2003, in sede disciplinare, la Commissione Agenti di Calciatori
irrogava all’agente avvocato Claudio Pasqualin la sanzione della deplorazione nonché
quella della sospensione dall’Albo fino al momento dell’avvenuta esecuzione del lodo
di cui in appresso per non aver ottemperato al lodo del Collegio arbitrale della F.I.G.C.
pronunciato in data 24.5.2002 nella controversia tra il predetto Pasqualin e Nuno Miguel
Soares Pereira Ribeiro, con cui, respinta la domanda dello stesso avvocato, quest’ultimo
era stato condannato al pagamento delle spese legali e di quelle relative al funzionamento
del Collegio arbitrale.
Avverso tale decisione, il Pasqualin ricorreva ritualmente a questa Commissione, deducendo
preliminarmente e in rito che, differita per due volte a richiesta di parte l’udienza
per l’audizione personale richiesta, peraltro con differimento poi di un solo giorno, data
quest’ultima non coincidente con quelle all’uopo indicate dal legale officiato dal Pasqualin,
in tale sede la Commissione Agenti di calciatori, rilevata l’assenza dell’interessato e
del suo rappresentante, aveva assegnato il termine di dieci giorni per presentare memoria
difensiva, comunicando nel contempo che la decisione definitiva sarebbe stata assunta
nella prossima riunione della detta Commissione.
Si doleva l’attuale ricorrente del fatto che doveva considerarsi anomalo tale provvedimento,
stante che neppure era stata comunicata la data della riunione in cui la decisione
definitiva sarebbe stata assunta, il tutto in violazione del disposto dell’art. 18, secondo
comma, del Regolamento Agenti di calciatori.
La doglianza è fondata; non risulta che la Commissione Agenti di calciatori abbia ritenuto
inattendibili o pretestuose le ragioni della mancata presentazione del Pasqualin e/o
del suo rappresentante alle sedute fissate.
Ciò posto e fermo il fatto che non era certo obbligo di quella Commissione fissare l’udienza
nelle date indicate preventivamente dall’interessato, rimane il fatto che la disposizione
di cui al secondo comma del ricordato art. 18 è chiara nel senso che la convocazione
dell’avente diritto è volta al fine di consentire l’esposizione anche orale degli argomenti
ritenuti utili a difesa.
Orbene, l’adozione di una procedura diversa, non prevista ed elusiva dell’audizione
orale integra violazione della norma citata, violazione rafforzata dal fatto che non risulta
neppure comunicata la data della riunione in cui il procedimento sarebbe stato deciso, atteso
che non può ritenersi vicariata la partecipazione orale dalla redazione di una memoria,
in ragione del chiaro dettato della norma de qua.
Tale violazione inficia di nullità il procedimento e comporta che la decisione impugnata
debba essere annullata per violazione del diritto di difesa, con invio degli atti alla Commissione
Agenti di calciatori per un nuovo giudizio.
È ovvio che la decisione adottata, attenendo ad un profilo procedimentale prodromico
alla decisione assorbe ed elide la valenza di tutti gli altri motivi di ricorso che, a vario titolo,
attengono a profili conseguenti alla preliminare questione della regolarità del procedimento,
ivi incluso quello della sospensione della presente procedura a seguito dell’avvenuta
impugnazione in sede giudiziaria per nullità del lodo, annunciata in udienza di fronte a questa
Commissione, in quanto presuppone anch’essa, per una compiuta valutazione, una
corretta procedura applicativa della sanzione contro cui si ricorreva in questa sede.
Consegue la restituzione della tassa.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’Avv.
Claudio Pasqualin, dichiara la nullità del procedimento per violazione dell’art. 18 del
Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori, con rinvio alla Commissione
Agenti di Calciatori per nuovo esame. Ordina restituirsi la tassa versata.
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