F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/1/04 APPELLO DEL C.S.R. PIANO DEI GELI SAN MARTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA C.S.R. PIANO GELI SAN MARTINO/ATHLETIC 2000 DEL 23.11.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 19 dell’11.12.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/1/04
APPELLO DEL C.S.R. PIANO DEI GELI SAN MARTINO AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA C.S.R. PIANO GELI SAN MARTINO/ATHLETIC 2000 DEL 23.11.2003
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia per
l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 19 dell’11.12.2003)
Con reclamo al Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Provinciale Palermo
in data 21.11.2003 la A.P. Athletic 2000 segnalava che nel corso della gara di Campionato
Provinciale Allievi, Girone A, San Martino Piano dei Geli/Athletic 2000 del 23.11.2003
la squadra di casa aveva fatto scendere in campo con la maglia n. 13 calciatore diverso
(di nome Claudio) da quello indicato in distinta e da identificarsi in Marcianò Daniele
Gioacchino, calciatore dall’età visibilmente superiore ai 13 anni del Marcianò.
Con la decisione di cui al Com. Uff. n. 19 del giorno 11.12.2003 il Giudice Sportivo di
2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica
infliggeva al C.S.R. San Martino la punizione sportiva della perdita della gara, rilevando
che i calciatori Baglioni Luca e Ficile Antonio (che avevano preso parte alla gara
del 23.11.2003) non erano risultati essere tesserati per la società S. Martino ed avevano
preso parte alla gara, di conseguenza, in posizione irregolare.
Avverso tale decisione proponeva appello il C.S.R. San Martino che eccepiva l’erroneità
dell’inoltro del reclamo, da parte della A.P. Athletic 2000, nel senso che lo stesso
avrebbe dovuto essere inviato non al Giudice Sportivo di 1° Grado, ma al Giudice Sportivo
di 2° Grado.
Faceva presente inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto, i calciatori Baglioni
e Ficile erano regolarmente tesserati per la società sin da epoca antecedente la data della
gara. Chiedeva, pertanto, che in accoglimento dell’appello questa Commissione annullasse
le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo.
Il reclamo della A.P. Athletic 2000, correttamente inoltrato al Giudice Sportivo di 1°
Grado a norma dell’art. 24 del C.G.S., avrebbe dovuto essere esaminato in prima istanza
da questo Giudice invece che dal Giudice Sportivo di 2° Grado, come in realtà avvenuto.
Va da sé, di conseguenza, che la decisione di questo ultimo Giudice va annullata,
siccome emessa da giudice incompetente. Ne consegue la trasmissione degli atti al
(competente) Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Provinciale di Palermo per
il giudizio in merito al reclamo della A.P. Athletic 2000; reclamo avente ad oggetto non la
posizione dei calciatori Baglioni e Ficile, ma il fatto di avere schierato la C.S.R. San Martino
calciatore diverso da quello indicato in distinta. Almeno secondo la prospettazione, da
valutare, della reclamante.
Per questi motivi la C.A.F. annulla la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso
il Comitato Regionale Sicilia S.G.S., con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 1° Grado
per l’esame di merito del reclamo del 26.11.2003 proposto dalla società Athletic 2000
avverso l’irregolarità della gara sopra citata. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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