F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/1/04 APPELLO DELL’A.S. CALCIO A CINQUE RAIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO CALCETTO AVEZZANO/CALCIO A CINQUE RAIANO DEL 15.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 168 del 19.12.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/1/04
APPELLO DELL’A.S. CALCIO A CINQUE RAIANO AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA PRO CALCETTO AVEZZANO/CALCIO A CINQUE RAIANO DEL 15.11.2003
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque
- Com. Uff. n. 168 del 19.12.2003)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 138 del 26.11.2003 il Giudice Sportivo
presso la Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. disponeva l’effettuazione della gara del
Campionato Nazionale di Serie B Pro Calcetto Avezzano/Calcio a Cinque Raiano che il
15.11.2003 non si era disputata. Rilevava il Giudice, sulla base del referto arbitrale, che la
gara non aveva potuto avere inizio per la indisponibilità del campo di gioco (dovuta alla
disputa, nello stesso orario, di altra gara) e che al termine di questa non era stato possibile
giocarla perché la squadra della A.S. Calcio a Cinque Raiano, dopo una attesa di 30
minuti circa e senza che avesse ricevuto indicazione di alcun genere dall’arbitro, si era allontanata.
Avverso detta decisione proponevano reclamo sia la A.S. Pro Calcetto Avezzano che
la A.S. Calcio a Cinque Raiano. Lamentava la prima che non era stato possibile dar corso
alla gara (allorché il campo di gioco si era reso disponibile) perché la squadra avversaria
si era allontanata arbitrariamente. Faceva presente quest’ultima, invece, che dopo 30 minuti
dall’orario fissato per l’inizio l’arbitro aveva consegnato il modello “AIA-Can-D-Cinque-
Cronometrista”, con ciò manifestando la volontà di rinviare definitivamente la gara.
Rilevava in ogni caso che la oggettiva indisponibilità del campo di gioco andava addebitata
alla società ospitante che peraltro non si era premurata di chiedere la variazione dell’ora
di inizio della gara (o del campo di gioco) nonostante la concomitanza, a lei ben nota,
dall’altra gara.
Ciascuna delle due società chiedeva, pertanto, la condanna dell’altra alla perdita della
gara con il punteggio di 6-0.
Con la decisione di cui al Com. Uff. n. 168 del 19 dicembre 2003 la competente
Commissione Disciplinare accoglieva il reclamo della A.S. Pro Calcetto Avezzano ed infliggeva
la sanzione della perdita della gara alla A.S. Calcio a Cinque Raiano. Osservava,
in estrema sintesi, che la condotta dell’arbitro non poteva essere intesa come volontà di
rinviare la partita e dunque che la soc. Calcio a Cinque Raiano si era allontanata dall’impianto
sportivo, rendendone impossibile la disputa allorché il campo di gioco si era liberato,
in modo del tutto arbitrario.
Ad impugnare la decisione appena detta era la A.S. Calcio a Cinque Raiano che lamentava
la mancata applicazione da parte della Commissione Disciplinare del duplice
disposto di cui all’art. 54 delle N.O.I.F. ed alla guida pratica alla regola 8, paragrafo 16),
del Regolamento di gioco. Eccepiva poi che la stessa Commissione non si era espressa
sulla indisponibilità del campo di gioco e sulla conseguente responsabilità oggettiva della
società ospitante. Chiedeva pertanto l’annullamento della decisione della Commissione
Disciplinare e la condanna della A.S. Pro Calcetto Avezzano alla sanzione della perdita
della gara.
L’appello proposto, che prende le mosse dall’omessa applicazione di norme contenute
nel C.G.S., nelle N.O.I.F. e negli altri Regolamenti adottati dal Consiglio Federale e
dunque dalla previsione di cui all’art. 33, comma 1 lettera b), C.G.S., è ammissibile ma
non può essere accolto.
Bisogna precisare innanzi tutto, e per quanto di eventuale utilità in questa sede, che
il caso in esame non ricade nell’ambito di efficacia normativa del disposto di cui all’art. 60
delle N.O.I.F. che disciplina il caso della impraticabilità dal terreno di giuoco. Va da sé, infatti,
che detta inagibilità, fatta discendere dalla norma appena richiamata da “intemperie”
o “da ogni altra (similare) causa”, può venire in esame con riguardo a situazioni di fatto intuitivamente
differenti dalla semplice indisponibilità del terreno di gioco. Ne discende l’impossibilità
di applicare al caso in esame le regole che disciplinano l’impraticabilità del terreno
di giuoco e che ogni richiamo ad esse in questa sede è del tutto fuori di luogo.
Del pari fuor di luogo è il richiamo, con riferimento al caso in esame, delle regole in
tema di ritardata presentazione in campo delle squadre e di tempo di attesa (art. 54
N.O.I.F.). Come correttamente osservato dalla Commissione Disciplinare, dette regole
hanno riguardo al caso in cui “una o entrambe le squadre siano in ritardo sull’orario programmato
per l’inizio della gara e non quando il ritardo stesso è causato dalla indisponibilità
del terreno di gioco”. Posto che nel caso che qui interessa le due squadre si sono presentate
tempestivamente e posto in ogni caso che non è stato il lievissimo ritardo (di circa
3 minuti) della A.S. Pro Calcetto Avezzano a determinare la mancata disputa della gara,
risulta evidente che l’appello della A.S. Calcio a Cinque Raiano va esaminato non sotto
questo, ma sotto altro e diverso profilo.
La squadra del Raiano Calcio a Cinque si è allontanata dall’impianto sportivo dove
avrebbe dovuto disputare l’incontro con la Pro Calcetto Avezzano allo scadere dei 30 minuti
dall’orario previsto per l’incontro stesso, vale a dire alle 15,30; se ne è allontanata impedendo
che la gara potesse avere inizio allorché, alle ore 15,55 il campo di giuoco si era
reso disponibile.
Ha giustificato tale sue condotta invocando quanto previsto dalla guida pratica alla
regola 8, paragrafo 16), del regolamento di gioco e chiamando in causa l’arbitro che, nel
consegnare quel tal documento di cui si è detto in narrativa, avrebbe lasciato intendere
che la gara non si sarebbe disputata. Le spiegazioni addotte non possono essere condivise.
Anche a prescindere dal valore da attribuire alla guida pratica al regolamento di gioco,
è fuori di discussione che detta guida, fissato il termine di attesa per il caso del terreno di
giuoco occupato da altra gara ufficiale nella durata di un tempo (e cioè in 30 minuti, per
quanto riguarda il caso in esame) fa salva una “diversa disposizione”; disposizione che
non può che essere ravvisata nelle determinazioni che l’arbitro dell’incontro, valutate le
circostanze di fatto, ritiene di adottare. Una diversa interpretazione della riserva contenuta
nella regola non appare condivisibile, dal momento che una indicazione ulteriore (rispetto
al criterio della durata di un tempo) non avrebbe senso e considerato che una (ulteriore)
indicazione a carattere generale non avrebbe bisogno di essere introdotta nella normativa
attraverso una riserva, ben potendo essere contenuta nella norma stessa. Senza dire che
la fissazione di una regola a carattere generale non sarebbe in grado di tener conto delle
molteplici, contingenti situazioni pratiche cui la previsione di una riserva è evidentemente
ispirata.
La A.S. Calcio a Cinque Raiano avrebbe dovuto attenersi, dunque all’eventuale diversa
disposizione dell’arbitro. Che non è affatto intervenuta nel senso fatto presente dalla
società stessa. Ha correttamente affermato la Commissione Disciplinare a questo proposito
che la semplice consegna di quel tal documento non poteva essere intesa come
volontà di liberare le squadre, laddove l’inequivoco contenuto dal referto di gara e la condotta
tenuta dall’arbitro (che è rimasto in attesa della fine, neppure tanto lontana, della
gara in corso) avrebbero dovuto far pensare ad una determinazione diversa (rispetto alla
regola generale fissata dalla guida pratica) dell’arbitro stesso e cioè alla volontà di questi
di far disputare la gara.
Discende dalle osservazioni appena fatte che l’incontro del 15.11.2003 non si è svolto
per il comportamento tenuto dalla società appellante, a nulla rillevando che secondo
regole generali è la società ospitante che deve garantire la disponibilità del terreno di gioco
(o attivarsi a norma dell’art. 26 del Regolamento della L.N.D.). È di tutta evidenza, infatti,
che l’esistenza di regole sul ritardato inizio di una gara rispetto all’orario fissato devono
indurre a ritenere che la responsabilità della società ospitante prende corpo solamente
nel caso in cui l’indisponibilità del terreno di gioco sia e rimanga definitiva e non nel caso,
come quello in esame, in cui sia contingente e rimediabile nel volgere di un ragionevolmente
breve lasso di tempo.
L’appello proposto va, pertanto e come già detto, respinto.
Quanto alla tassa reclamo, questa, per effetto della soccombenza, deve essere incamerata
(art. 29, punto 13, C.G.S.).
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Calcio a
Cinque Raiano di Raiano (L’Aquila). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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