F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/1/04 APPELLO DEL F.C. VILLA S. STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 INFLITTA AL CALCIATORE NAPOLEONI ARISTIDE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 40 del 18.12.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/1/04 APPELLO DEL F.C. VILLA S. STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 INFLITTA AL CALCIATORE NAPOLEONI ARISTIDE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 40 del 18.12.2003) Il F.C. Villa S. Stefano ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, che aveva riformato il verdetto del Giudice Sportivo, irrogando al calciatore Napoleoni Aristide la squalifica fino alla data del 30.6.2004. Il ricorso si fonda sulla denuncia di motivazione contraddittoria del provvedimento impugnato, nonché sulla falsa applicazione dell’art. 14 C.G.S., ritenendosi la condotta ascritta al calciatore non rientrante tra quelle di particolare gravità e pertanto meritevole della sanzione della squalifica superiore a quattro giornate, come incidentalmente affermato dal decidente che ha dato atto della mancanza di cattiveria del calciatore. La censura è parzialmente fondata, poiché è indubbio che una tale affermazione abbia viziato la motivazione del provvedimento nella sua logicità. Va tuttavia affermato che il contatto con l’arbitro costituisce atto particolarmente grave per il quale va comunque applicata una sanzione superiore a quattro giornate, mentre il riferimento alla “cattiveria” del gesto - espressione più consona alla valutazione dei falli di gioco - risulta irrilevante nella motivazione, non potendosi dubitare della volontarietà del gesto, come da referto arbitrale. Va però rilevato che la lievissima entità del contatto, grave più per il contenuto della gestualità, che per le irrilevanti conseguente, merita una diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare, che può essere equamente fissata con scadenza al 31.3.2004. Per questi motivi, la C.A.F. in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dal F.C. Villa S. Stefano di Villa Santo Stefano (Frosinone), riduce al 31.3.2004, la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Napoleoni Aristide. Ordina restituirsi la tassa versata.
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