F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/1/04 APPELLO DEL CALCIATORE GRANDE ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 30 del 18.12.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/1/04 APPELLO DEL CALCIATORE GRANDE ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 30 del 18.12.2003) Il calciatore Alessandro Grande della Società Sportiva Folgore di Collelongo (L’Aquila) ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, pubblicata sul C.U. n. 30 del 18 dicembre 2003 con la quale è stato respinto l’appello contro la squalifica inflitta al suddetto calciatore fino al 30.6.2005, in relazione ai fatti avvenuti durante la gara Villa San Sebastiano/Folgore disputata il 9.10.2003 (Campionato di 2ª Categoria). Sostiene l’appellante che il suo comportamento nei confronti del direttore di gara fu del tutto accidentale, in quanto egli ebbe a toccare l’arbitro alla testa mentre indietreggiava e senza quindi poterlo vedere; chiede comunque una più equa ed obiettiva valutazione della sanzione inflittagli. Osserva questa Commissione d’Appello che il ricorso può essere ritenuto ammissibile sotto il profilo della carenza di motivazione in ordine all’entità della pena. Dal referto arbitrale non risulta alcuna particolareggiata descrizione del fatto, in particolare per quel che riguarda la volontarietà del gesto posto in essere dal calciatore. Si ritiene pertanto di poter parzialmente accogliere il ricorso riducendo la squalifica a tutto il 31.12.2004. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dal calciatore Alessandro Grande, riduce al 31.12.2004, la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al reclamante. Ordina restituirsi la tassa versata.
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