F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/1/04 APPELLO DEL F.C. LIBERTAS BRERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS BRERA/BRESSO CALCIO DEL 15.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 24 del 18.12.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/1/04 APPELLO DEL F.C. LIBERTAS BRERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS BRERA/BRESSO CALCIO DEL 15.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 24 del 18.12.2003) Il F.C. Libertas Brera ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, che aveva annullato il verdetto del Giudice Sportivo di sconfitta per 3-0 ai danni del Bresso Calcio a seguito dei fatti verificatisi in campo durante la gara Bresso/Brera. Nel medesimo reclamo la società ha inoltre contestato l’annullamento dell’ammenda di 400 euro irrogata dal giudice di primo grado alla società avversaria. Con riguardo alla prima istanza del gravame il ricorso va respinto. Sul punto va infatti affermato il principio secondo il quale la sussistenza delle regioni che conducono alla decisione di interrompere la gara deve essere verificata con riferimento ad un criterio oggettivo - e non dunque rimessa alla mera discrezionalità del direttore di gara - e su tale determinazione può dunque esercitarsi il sindacato ad opera degli organi di giustizia sportiva. Con riferimento alla situazione descritta in atti va rilevato come gli episodi accaduti sul campo e riassunti nel referto arbitrale non integrino situazione rispetto alla quale potesse considerarsi ineluttabilmente turbato l’andamento della gara e il normale svolgimento della condotta arbitrale. L’episodio di reazione alla quarta espulsione sanzionata nei confronti della squadra del Bresso - calciatore che colpisce il braccio dell’arbitro proteso ad esibire il cartellino rosso - e le contestuali proteste degli altri calciatori del Bresso non possono considerarsi di per sé prodromiche di una degenerazione nel comportamento degli atleti in campo, il cui contegno, se del caso, poteva essere sostenuto da una condotta arbitrale improntata - più che alla rinuncia - alla ricerca di ogni ulteriore strumento per il governo della disciplina. Gli effetti di degenerazione della condotta dei calciatori si sono anzi manifestati proprio a seguito dell’affrettata decisione arbitrale, e pertanto di essi non può tenersi conto ai fini della valutazione dei presupposti che hanno condotto alla interruzione della gara. Con riferimento all’annullamento della multa inflitta in primo grado alla società Bresso non sussiste la legittimazione della Libertas Brera ad interporre gravame. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal F.C. Libertas Brera di Milano e lo dichiara inammissibile nella parte in cui si chiede l’annullamento della decisione relativa alla sanzione pecuniaria inflitta al Bresso Calcio. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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