F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/1/04 APPELLO DELL’A.S. TURANIA 1997 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI INERENTE LO SVINCOLO D’AUTORITÀ PER INATTIVITÀ, EX ART. 109 N.O.I.F., CONCESSO AI CALCIATORI DE CESARIS ANGELO, PETRUCCI EMILIANO, DE CESARIS DANILO, DI PAOLO DAVIDE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 12/D del 21.11.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/1/04 APPELLO DELL’A.S. TURANIA 1997 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI INERENTE LO SVINCOLO D’AUTORITÀ PER INATTIVITÀ, EX ART. 109 N.O.I.F., CONCESSO AI CALCIATORI DE CESARIS ANGELO, PETRUCCI EMILIANO, DE CESARIS DANILO, DI PAOLO DAVIDE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 12/D del 21.11.2003) La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 12/D del 21.11.2003, ha rigettato il reclamo dell’A.S. Turania, avverso i provvedimenti assunti, in data 3.7.2003, dal Comitato Regionale Lazio, di accoglimento delle richieste di svincolo per inattività, ex art. 109 N.O.I.F., inoltrate dai suoi calciatori De Cesaris Angelo, Petrucci Emiliano, De Cesaris Danilo e Di Paolo Davide, ritenendo che, a prescindere dalla problematica della mancata notifica delle previste richieste dei quattro predetti calciatori, all’odierna ricorrente, essendo risultata sconosciuta al suo indirizzo, quest’ultima “ha, poi, avuto la facoltà e lo spazio per proporre, avanti la Commissione Tesseramenti, le sue doglianze in rito e nel merito e per sviluppare le sue argomentazioni per contrastare il diritto dei calciatori allo svincolo per inattività, sul presupposto dell’inesistenza dei requisiti”. La Commissione Tesseramenti ha rigettato il reclamo nel merito, non avendo la ricorrente nulla eccepito per sostenere la sua opposizione, nei confronti delle richieste dei predetti quattro calciatori. Avverso la decisione proponeva appello alla C.A.F., l’A.S. Turania 1997, sostenendo che la procedura, prevista dall’art. 109 N.O.I.F., è stata viziata dalla mancata comunicazione alla società della richiesta di svincolo, non attribuita dalla Commissione Tesseramenti, “ad un comportamento artatamente posto in essere” dalla società e chiedendo l’annullamento del provvedimento. Il ricorso è infondato e non può essere accolto. I quattro predetti calciatori hanno, infatti, correttamente adempiuto a quanto loro prescritto dalla normativa federale spedendo le lettere che ci occupano all’indirizzo ufficiale dell’A.S. Turania e a nulla rileva il mancato perfezionamento della notifica, che non può essere ascritto a comportamenti colposi degli odierni resistenti. Per il resto, alla decisione della Commissione Tesseramenti non vengono mossi rilievi. Ne consegue che deve essere incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Turania 1997 di Roma. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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