F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 5/2/04 APPELLO DELLA A.C. LAZIO CLUB SONNINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LAZIO CLUB SONNINO/SAN FRANCESCO LATINA DEL 29.11.2003 A SE- GUITO DI RICHIAMO DEGLI ATTI DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, AI SENSI DELL’ART. 40.9 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 40 del 18.12.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 5/2/04 APPELLO DELLA A.C. LAZIO CLUB SONNINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LAZIO CLUB SONNINO/SAN FRANCESCO LATINA DEL 29.11.2003 A SE- GUITO DI RICHIAMO DEGLI ATTI DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, AI SENSI DELL’ART. 40.9 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 40 del 18.12.2003) La Società Lazio Club Sonnino ha presentato ricorso alla C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, pubblicata sul C.U. n. 40 del 18 dicembre 2003, con la quale veniva comminata alla suddetta società la punizione sportiva della perdita della gara contro il San Francesco Latina del 29.11.2003. Il ricorso risulta sottoscritto dal Presidente della Società Stamegna Saverio che, con la stessa delibera della Commissione Disciplinare, risulta inibito fino al 28 febbraio 2004. Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 14 n. 1 lettera e) C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla A.C. Lazio Club Sonnino di Sonnino (Latina) ai sensi dell’art. 14 n. 1 lett. e) C.G.S., perché sottoscritto da Presidente inibito; e lo respinge per la parte inerente la sanzione dell’inibizione inflitta fino al 28.2.2004 al Presidente Stamegna Saverio. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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