F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 5/2/04 APPELLO DELLA U.S. PRO ASSORO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VITTORIA CALCETTO/VIAGRANDE CALCIO A CINQUE DEL 23.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 32 del 31.12.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 5/2/04 APPELLO DELLA U.S. PRO ASSORO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VITTORIA CALCETTO/VIAGRANDE CALCIO A CINQUE DEL 23.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 32 del 31.12.2003) Con ricorso ritualmente presentato la U.S. Pro Assoro Calcio a Cinque Femminile ha impugnato dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (C.U. n. 32 del 30 dicembre 2003) che ha inflitto alla Società Vittoria Calcetto l’ammenda di euro 250,00 e alla calciatrice Ricupero Valeria una “ulteriore giornata di squalifica”. Tale decisione veniva adottata a seguito della accertata circostanza che la suddetta calciatrice aveva partecipato alla gara A.S. Vittoria Calcetto/Via Grande Calcio a Cinque del 23.11.2003 nonostante fosse stata squalificata per una giornata per fatti avvenuti nella precedente gara del 16.11.2003 Pro Assoro/Vittoria Calcetto (Comunicato Regionale n. 15 del 19 novembre 2003). Assume la Pro Assoro che la Commissione Disciplinare per la irregolare partecipazione della calciatrice Ricupero Valeria alla gara Vittoria Calcetto/Via Grande Calcio a Cinque del 23.11.2003 avrebbe dovuto infliggere alla A.S. Vittoria Calcetto, la sanzione sportiva della perdita della gara così come previsto dall’articolo 12, 5° comma, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente possibilità della U.S. Pro Assoro di partecipare alla finale di Coppa Italia disputata il 28.12.2003, finale cui invece ha partecipato la A.S. Vittoria Calcetto. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva della U.S. Pro Assoro. L’art. 29 comma 1 C.G.S. infatti prevede la possibilità di proporre reclamo solo per coloro che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano un’“interesse diretto” al reclamo stesso. Nel caso di specie solo la società Via Grande Calcio a Cinque che ha disputato la gara con la A.S. Vittoria Calcetto può legittimamente lamentare l’eventuale irregolare impiego della calciatrice Ricupero Valeria nella suddetta partita in quanto unica titolare di quell’interesse diretto richiesto dalla normativa richiamata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’U. S. Pro Assoro Calcio a Cinque di Assoro (Enna), ai sensi dell’art. 29.1 C.G.S., per difetto di legittimazione della società appellante. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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