F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 5/2/04 APPELLO DEL PRO PONTECAGNANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE SALZANO VINCENZO FINO AL 28.2.2004 IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS GRIFONI/BERTONI PRO PONTECAGNANO DEL 29.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 41 del 18.12.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 5/2/04 APPELLO DEL PRO PONTECAGNANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE SALZANO VINCENZO FINO AL 28.2.2004 IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS GRIFONI/BERTONI PRO PONTECAGNANO DEL 29.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 41 del 18.12.2003) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania con decisione pubblicata sul Comitato Ufficiale n. 41 del 18 dicembre 2003, confermava al calciatore Salzano Vincenzo della Pro Pontecagnano la sanzione (inflittagli dal Giudice Sportivo presso il predetto Comitato) della squalifica, fino al 28.2.2004, per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e del direttore della gara Virtus Grifoni/Pro Pontecagnano del 29.11.2003. Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. la Pro Pontecagnano, prospettando una serie di motivi in fatto. Preliminarmente, va osservato che l’appello deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1 C.G.S., trattandosi di terzo grado di giudizio che investe questioni di mero fatto. Consegue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello c ome sopra proposto dalla Pro Pontecagnano Calcio di Pontecagnano (Salerno), ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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