F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 5/2/04 APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEMURRO/F.C. MARSICO 2002 DEL 26.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 32 del 20.11.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 5/2/04
APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
MONTEMURRO/F.C. MARSICO 2002 DEL 26.10.2003 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 32 del
20.11.2003)
Con ricorso del 3.11.2003 il F.C. Marsico 2002 ha adito la Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Basilicata rilevando che nella gara disputata in data
26.10.2003 la società Montemurro avrebbe utilizzato il calciatore Antonio Terenzio Lobosco
in posizione irregolare, poiché “giovane” non in possesso della necessaria autorizzazione
rilasciata dal competente Comitato Regionale, a norma dell’art. 34, comma 3,
N.O.I.F., per la partecipazione ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe.
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 32 del 20 novembre 2003 l’adita Commissione Disciplinare
ha accolto il reclamo del F.C. Marsico 2002, rilevando l’irregolarità della posizione
del calciatore Lobosco ed infliggendo a questi la squalifica sino al 31.12.2003 ed alla
società Montemurro la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3.
Con atto del 22.12.2003, prot. Segr./CT/MC/mde/2468, il Presidente della L.N.D. ha
proposto appello avverso tale deliberazione rilevando che il calciatore Lobosco, pur inserito
nella distinta dei calciatori del F.C. Montemurro, non sarebbe stato mai utilizzato nel
corso della gara de qua, chiedendo pertanto l’annullamento delle sanzioni irrogate dalla
Commissione Disciplinare ed il ripristino del risultato della gara conseguito sul campo.
L’appello è fondato e merita accoglimento.
Osserva infatti questa Commissione che dagli atti ufficiali di gara risulta che effettivamente
il calciatore Lobosco, pur inserito in distinta per la gara in oggetto, non è mai stato
effettivamente schierato in campo dal F.C. Montemurro; tale circostanza - alla luce del disposto
dell’art. 12, comma 5, ultima parte C.G.S., secondo cui “la posizione irregolare dei
calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle N.O.I.F., determina
l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano
effettivamente utilizzati nella gara stessa” - rende superflua ogni indagine in ordine alla
regolarità della posizione del medesimo calciatore ed impone l’annullamento dell’appellata
deliberazione della Commissione Disciplinare ed il conseguente ripristino del risultato
della gara ottenuto sul campo F.C. Montemurro 3/Marsico 2000 2.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Presidente
della L.N.D., annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 3-2
conseguito in campo nella gara sopra indicata.
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