• Stagione sportiva: 2003/2004
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 5/2/04
APPELLO DEL CALCIATORE GARBINI ALESSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 23.10.2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA
IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. A SEGUITO DELLA
GARA PETRIANA/MAMELI SPINACETO DEL 18.10.2003 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003)
APPELLO DEL CALCIATORE CATENA GIANMARCO AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.10.2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA
PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. A SEGUITO
DELLA GARA PETRIANA/MAMELI SPINACETO DEL 18.10.2003 (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 35
del 4.12.2003)
APPELLO U.P. PETRIANA AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI
COMPETENZA E LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 INFLITTA
AL SIG. PICA ROBERTO A SEGUITO DELLA GARA PETRIANA/MAMELI SPINACETO
DEL 18.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Lazio – Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003)
APPELLO DEL CALCIATORE RINALDIN RUGGERO AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 A SEGUITO DELLA GARA
PETRIANA/MAMELI SPINACETO DEL 18.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 5/2/04
APPELLO DEL CALCIATORE GARBINI ALESSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 23.10.2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA
IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. A SEGUITO DELLA
GARA PETRIANA/MAMELI SPINACETO DEL 18.10.2003 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003)
APPELLO DEL CALCIATORE CATENA GIANMARCO AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.10.2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA
PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. A SEGUITO
DELLA GARA PETRIANA/MAMELI SPINACETO DEL 18.10.2003 (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 35
del 4.12.2003)
APPELLO U.P. PETRIANA AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI
COMPETENZA E LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 INFLITTA
AL SIG. PICA ROBERTO A SEGUITO DELLA GARA PETRIANA/MAMELI SPINACETO
DEL 18.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Lazio - Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003)
APPELLO DEL CALCIATORE RINALDIN RUGGERO AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 A SEGUITO DELLA GARA
PETRIANA/MAMELI SPINACETO DEL 18.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003)
L’arbitro della gara Petriana/Mameli Spinaceto, disputata per il Campionato Provinciale
Juniores di Roma riferiva nel suo rapporto dei numerosi atti di violenza commessi
dai calciatori della U.P. Petriana ai suoi danni dopo che al 27° del 2° tempo aveva decretato
un calcio di rigore in favore della squadra avversaria. Ben sei calciatori della U.P. Petriana
accerchiavano il direttore di gara, bloccandolo contro la rete di recinzione del campo
e colpendolo con pugni e sputi. Gli atti di violenza commessi dai predetti calciatori erano
di tale gravità che il direttore di gara, dopo avere sospeso la gara in quanto avvertiva
capogiri, dolori all’orecchio destro e al torace, si recava in ospedale per cure e veniva dimesso
con la diagnosi di “infrazione alla costa destra e acufeni all’orecchio sinistro” e con
prognosi di quindici giorni, salvo complicazioni.
Quanto sopra nell’assoluta indifferenza dei dirigenti delle due società che non intervenivano
a contrastare il comportamento dei propri calciatori contravvenendo così al disposto
di cui all’art. 65 delle N.O.I.F..
Tra gli assalitori individuati dal direttore di gara nel referto si segnalavano, in particolar
modo, il calciatore Ruggiero Rinaldin, responsabile di avere violentemente spinto il direttore
di gara contro la rete di recinzione del campo e di avercelo trattenuto ponendogli
le mani sul petto per bloccarne i movimenti, il calciatore Gian Marco Catena, che aveva
colpito l’arbitro con un forte pugno al torace e con una manciata di terra al volto, e il calciatore
Alessio Garbini che aveva sferrato un pugno al torace del direttore di gara e gli
aveva sputato contro colpendolo alla divisa.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Roma, letto il referto arbitrale, tra
altre numerose sanzioni, irrogava, per quanto interessa la presente decisione, alla U.P.
Petriana, oltre alla perdita della gara e ad un’ammenda di Euro 3000, la punizione sportiva
della esclusione dal campionato di competenza, al calciatore Ruggiero Rinaldin la
squalifica fino al 30.6.2007, ai calciatori Gian Marco Catena ed Alessio Garbini la squalifica
fino al 23.10.2008 con la proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o
categoria della Federazione Italiana Gioco Calcio (Com. Uff. n. 8/B del 23 ottobre 2003).
La pronuncia, impugnata da tutti i soggetti sanzionati, veniva confermata dalla competente
Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 35 del 4 dicembre 2003).
Propongono separati appelli la U.P. Petriana e i predetti calciatori.
Gli appelli riguardano la stessa fattispecie concreta e pertanto possono essere riuniti
ai fini di un’unica decisione.
La U.P. Petriana lamenta la sproporzione tra i fatti verificatisi e le sanzioni irrogate,
prospettando anche come l’intervento del dirigente Sig. Pica avrebbe impedito ulteriori
conseguenze dannose per il direttore di gara. La società appellante prospetta inoltre gli
effetti negativi sui giovani calciatori derivanti dall’esclusione della loro squadra dal campionato.
I calciatori, a loro volta, censurano la decisione appellata per difetto di motivazione e
per la ricostruzione dei fatti fondata esclusivamente sulle notazioni arbitrali.
L’appello della U.P. Petriana non è fondato.
La estrema gravità dei fatti, emergente anche dalla sola sintetica descrizione di quelli
riferiti ai calciatori che hanno proposto il reclamo, e l’omissivo comportamento dei dirigenti
sottolineato dal direttore di gara, che non ha escluso da tale comportamento il Sig. Pica,
escludono che la sanzione irrogata alla società possa ritenersi eccessiva.
Nel referto, il direttore di gara, riferisce anche di avere dovuto compiere tutto il tragitto,
da un estremo all’altro dell’area di rigore, passando dietro la porta, sotto i colpi dei calciatori.
I dirigenti presenti si sono assolutamente disinteressati di quanto accadeva (sanzioni
sono state irrogate anche ai dirigenti dell’altra società), lasciando che i calciatori potessero
accerchiare e percuotere il direttore di gara.
Le sanzioni irrogate alla U.P. Petriana devono quindi essere confermate.
Non sono condivisibili neppure le doglianze dei calciatori. Innanzitutto, costituisce un
principio fondamentale dell’ordinamento calcistico quello che attribuisce ai referti degli ufficiali
di gara il carattere di prova privilegiata in ordine ai fatti di rilievo disciplinare. La ricostruzione
dei fatti contenuta nel referto arbitrale, inoltre, giustifica ampiamente l’adozione
di sanzioni a carico dei calciatori. Vi è piuttosto da rilevare che sono effettivamente eccessive
le sanzioni poste a carico dei calciatori, in relazione ai principi retributivi ordinariamente
seguiti da questa Commissione per fatti di identica natura.
Si ritiene, pertanto, più aderenti a tali principi ridurre le squalifiche irrogate ai calciatori
fissandole per il calciatore Rinaldin al 30.6.2005, per i calciatori Catena e Garbini al
31.12.2005.
La tassa di reclamo versata dalla U.P. Petriana va incamerata. Va restituita, invece, la
tassa versata dei calciatori.
Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli dei calciatori Garbini Alessio, Catena
Gianmarco, dell’U.P. Petriana di Roma e del calciatore Rinaldin Ruggero, accoglie parzialmente
i reclami di Garbini e Catena riducendo la sanzione al 31.12.2005, respinge l’appello
dell’U.P. Petriana di Roma come sopra proposto e accoglie parzialmente il reclamo
del calciatore Rinaldin riducendo la sanzione al 30.6.2005. Si ordina di incamerare la tassa
dell’U.P. Petriana e si dispone la restituzione delle tasse versate dai calciatori Garbini,
Catena e Rinaldin.
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APPELLO DEL CALCIATORE GARBINI ALESSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 23.10.2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA
IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. A SEGUITO DELLA
GARA PETRIANA/MAMELI SPINACETO DEL 18.10.2003 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003)
APPELLO DEL CALCIATORE CATENA GIANMARCO AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.10.2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA
PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. A SEGUITO
DELLA GARA PETRIANA/MAMELI SPINACETO DEL 18.10.2003 (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 35
del 4.12.2003)
APPELLO U.P. PETRIANA AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI
COMPETENZA E LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 INFLITTA
AL SIG. PICA ROBERTO A SEGUITO DELLA GARA PETRIANA/MAMELI SPINACETO
DEL 18.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Lazio – Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003)
APPELLO DEL CALCIATORE RINALDIN RUGGERO AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 A SEGUITO DELLA GARA
PETRIANA/MAMELI SPINACETO DEL 18.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003)"