F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 5/2/04 APPELLO DEL FOLIGNO CALCIO AVVERSO IL DEFERIMENTO DELLA SOCIETÀ A SEGUITO DELL’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ROSSI MICHELE IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 12/D – Riunione del 21.12.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 5/2/04 APPELLO DEL FOLIGNO CALCIO AVVERSO IL DEFERIMENTO DELLA SOCIETÀ A SEGUITO DELL’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ROSSI MICHELE IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 12/D - Riunione del 21.12.2003) Con atto di appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., il Foligno Calcio ha impugnato il provvedimento emesso dalla Commissione Tesseramenti il 21.12.2003 (Com. Uff. n. 12/D) in virtù del quale è stato dichiarato nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore Rossi Michele in favore della predetta società (cartellino n. 533905 emesso il 28.7.2003 dal Comitato Regionale Umbro S.G.S.). Contestualmente, la Commissione Tesseramenti ha, altresì, disposto il deferimento alla competente Commissione Disciplinare dello stesso Rossi Michele, del Presidente e della società Foligno Calcio s.r.l. per violazione dell’art. 8.9 C.G.S., essendo rimasta accertata la violazione delle disposizioni in materia di tesseramenti. Con l’atto di appello, inoltrato a questa C.A.F., il Foligno Calcio ed il suo Presidente chiedono il “completo proscioglimento... dalle violazioni per le quali sono stati deferiti a codesta Commissione Federale”. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, non essendo previsto, né ipotizzabile alcun gravame avverso il deferimento. Al riguardo, va osservato che il deferimento ha soltanto la natura di atto di impulso del procedimento disciplinare, sicché non può essere equiparato ad una statuizione sanzionatoria, suscettibile di impugnazione. È appena il caso di aggiungere che, dopo l’apertura del procedimento disciplinare per effetto del deferimento, il soggetto incolpato è posto in grado di svolgere in quella sede compiutamente le proprie difese e che, all’esito del procedimento stesso, qualora vengano irrogate sanzioni, potrà avvalersi dei mezzi di impugnazione contemplati dal Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dal Foligno Calcio di Foligno (Perugia) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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