F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 9/2/04 APPELLO DEL CALCIATORE RANALLI CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 154/C del 28.1.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 9/2/04 APPELLO DEL CALCIATORE RANALLI CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 154/C del 28.1.2004) In seguito alla gara Reggiana/Padova del Campionato di Serie C1 disputatasi l’11 gennaio 2004, il Giudice Sportivo infliggeva al calciatore Cristian Ranalli, all’epoca tesse- rato per la Società Reggiana, la squalifica per cinque giornate effettive, con la seguente motivazione: “perché, correndo minacciosamente verso un assistente arbitrale gli urlava ripetute e volgari espressioni offensive; espulso, riprendeva a correre verso lo stesso ufficiale di gara con fare minaccioso tanto che intervenivano i compagni per farlo allontanare; in precedenza, all’arbitro, che ne disponeva l’espulsione, rivolgeva un’espressione ingiuriosa applaudendolo in modo irrisorio”. Il Ranalli proponeva reclamo contro la suddetta delibera alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, lamentando l’eccessività della sanzione e l’insussistenza della condotta minacciosa contestatagli dal Giudice Sportivo. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 154/C del 28 gennaio 2004, accoglieva parzialmente il reclamo riducendo la squalifica a quattro gare effettive. Il Ranalli, nel frattempo trasferito alla Società Cesena, propone ora ricorso alla C.A.F. eccependo la contraddittorietà della motivazione adottata dalla Commissione, nonché l’inadeguatezza ed iniquità della sanzione. A sostegno del gravame, l’appellante rileva che vi è contraddizione tra la concessione delle attenuanti della “contestualità delle espressioni ingiuriose pronunciate in breve lasso di tempo” e della “indeterminatezza del fare minaccioso” e l’irrogazione della squalifica per quattro giornate di gara, la cui entità appare eccessiva sia in relazione alla rilevanza dei fatti realmente accaduti, sia in confronto con precedenti decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva in casa analoghi. Chiede pertanto la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara. La C.A.F. ritiene che l’appello meriti parziale accoglimento. La ricostruzione dei fatti desumibile dal referto degli ufficiali di gara evidenzia che la condotta del ricorrente, pur censurabile e volgarmente offensiva, non si estrinsecò in concrete minacce nei confronti dell’arbitro o dell’assistente dello stesso, non potendosi considerare tali gli indeterminati riferimenti ad un “atteggiamento minaccioso” del Ranalli riportati dagli Ufficiali di gara. I primi giudici, pur dando atto della insussistenza di una condotta minacciosa, non hanno tratto da tale constatazione le esatte conseguenze in sede di quantificazione della sanzione. Appare in effetti equo e conforme al principio di proporzionalità tra infrazione commessa e sanzione applicata infliggere al Ranalli, per la sua condotta ingiuriosa plurima, ma realizzata in un contesto sostanzialmente unico, la squalifica per tre giornate di gara. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal calciatore Ranalli Cristian, riduce la sanzione della squalifica a n. 3 giornate effettive di gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
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