F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04 APPELLO DELLA S.S. PACHINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PACHINO/ POZZALLO DEL 30.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 32 del 30.12.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04
APPELLO DELLA S.S. PACHINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PACHINO/
POZZALLO DEL 30.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 32 del 30.12.2003)
Avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Sicilia con cui era stata inflitta alla Pachino Calcio S.S. la punizione della perdita della gara,
disputatasi il 30.11.2003 con la squadra del Pozzallo nonché squalifica al calciatore
Francesco Infanti fino all’11.1.2004 ed inibizione al dirigente Vincenzo Belfiore fino alla
stessa data, nonché ammenda per 300,00 euro, la Pachino Calcio proponeva reclamo
evidenziando che il C.U. con cui la squalifica dell’Infanti era stata resa nota era stato pubblicato
il 4.12.2003.
Il ricorso è fondato, in quanto la Commissione Disciplinare aveva fondato la sanzione
inflitta sulla posizione irregolare dell’Infanti che in occasione di gara diversa e precedente
era stato squalificato, seppure nella veste di allenatore, a tempo.
Orbene, tale situazione non poteva essere nota alla odierna ricorrente il 30.11.2003
(data di effettuazione della gara) atteso che il Comunicato Ufficiale recante la detta sanzione
di squalifica a tempo venne pubblicato solo successivamente alla disputa della gara
Pachino/Pozzallo; a norma dell’art. 17, n. 2 C.G.S., i provvedimenti si intendono conosciuti
ed hanno vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione degli stessi sul Comunicato
Ufficiale.
Nella specie, è palese che la Pachino Calcio non poteva essere tenuta a conoscere
un provvedimento di squalifica pubblicato dopo la gara a cui l’Infanti aveva preso parte: ne
consegue che la posizione dello stesso non poteva essere considerata in quell’occasione
irregolare.
La decisione impugnata deve essere pertanto annullata, con il ripristino del risultato
acquisito sul campo e la revoca delle sanzioni inflitte all’Infanti, al Belfiore e alla Società;
va altresì disposta la restituzione della tassa di reclamo.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla
S.S. Pachino di Pachino (Siracusa), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato
di 1-0 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.
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