F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04 APPELLO DEL DIVINO AMORE CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI: SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI PIGNOTTA MARCO E POZZI ARMANDO, SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CAL- CIATORE MAVIGLIA GABRIELE (Delibera della Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 247 del 5.2.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04 APPELLO DEL DIVINO AMORE CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI: SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI PIGNOTTA MARCO E POZZI ARMANDO, SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CAL- CIATORE MAVIGLIA GABRIELE (Delibera della Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 247 del 5.2.2004) La Soc. Divino Amore Calcio a Cinque proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque la quale aveva rigettato il reclamo volto ad ottenere l’annullamento della decisione con cui era stata comminata la squalifica dei giocatori Pignotti, Pozzi e Maviglia. Il gravame verte sulla richiesta di riesame dei fatti per i quali vi è stata la pronuncia. Trattandosi di giudizio in cui non è ammessa una ulteriore valutazione nel merito, il ricorso non può trovare accoglimento. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dal Divino Amore Calcio a Cinque di Roma. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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