F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04 APPELLO CALCIATORE GIACCO VINCENZO AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA A.C. DELIANUOVA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 12/D del 21.11.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04
APPELLO CALCIATORE GIACCO VINCENZO AVVERSO LA DECLARATORIA DI
VALIDITÀ DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA A.C. DELIANUOVA
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 12/D del 21.11.2003)
La Commissione Tesseramenti (C.U. n. 12/D) in data 21.11.2003 pronunciandosi sulla
richiesta di giudizio inoltrata dal Comitato Regionale Campania dichiarava la validità del
tesseramento del calciatore Giacco Vincenzo in favore della A.C. Delianuova Calcio, effettuato
con richiesta trasmessa con raccomandata del 16.7.2003 (e non di quello rivendicato
dalla U.S. Durazzano Alba S. Agata).
Il calciatore Giacco formulava il 9.12.2003 dichiarazione di appello avverso tale decisione,
chiedendo copia della relativa documentazione con riserva di presentazione dei
motivi all’esito dell’acquisizione dei documenti richiesti.
L’appello va dichiarato inammissibile perché successivamente alla data di ricezione
della documentazione richiesta alla C.A.F. (31.12.2003) il Giacco non ha fatto pervenire i
motivi di gravame, che dovevano essere spediti entro sette giorni dalla predetta data.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto, ai
sensi dell’art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione
della richiesta copia degli atti ufficiali. Ordina incamerarsi la tassa.
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