F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04 APPELLO DELLA S.S. PACHINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SORTINO/ PACHINO DEL 6.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 32 del 30.12.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04
APPELLO DELLA S.S. PACHINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SORTINO/
PACHINO DEL 6.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 32 del 30.12.2003)
Avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Sicilia con cui era stata inflitta alla S.S. Pachino la punizione sportiva della perdita della
gara con il Sortino del 6.12.2003 nonché le conseguenziali squalifiche al calciatore Francesco
Infanti ed al dirigente Corrado Cinnirella, nonché l’ammenda di euro 300,00, la predetta
Società Pachino proponeva ricorso a questa Commissione, sostenendo che il C.U.
su cui era riportata la squalifica a tempo dell’Infanti, peraltro relativa a precedente gara in
cui egli aveva la veste di allenatore, era stato pubblicato solo il 4.12.2003, cosa questa
che avrebbe impedito ad essa ricorrente di conoscerne il contenuto prima della gara con
il Sortino, disputatasi il 6 successivo. Inoltre, si evidenziava che il reclamo della A.S. Sortino
era stato rivolto al Giudice Sportivo, mentre la relativa decisione era stata assunta dalla
Commissione Disciplinare, donde l’inammissibilità del reclamo stesso.
Il ricorso non è fondato: l’art. 17, n. 2, C.G.S. prevede che i provvedimenti sanzionatori
si presumono conosciuti con la pubblicazione del comunicato in cui gli stessi sono
contenuti, per cui, essendo la pubblicazione del comunicato in questione anteriore alla
data della disputa della gara de qua, la posizione dell’Infanti correttamente è stata ritenuta
irregolare, donde le sanzioni inflitte.
Il rilievo relativo all’invio del ricorso dell’altra società a giudice incompetente non ne
produce l’inammissibilità, ma per il principio della conservazione degli atti, l’inoltro al giudice
competente, come è nella specie avvenuto.
Il ricorso, considerate le illazioni ivi svolte mere asserzioni prive di riscontri, deve essere
pertanto respinto; consegue l’incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S. Pachino
di Pachino (Siracusa). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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