F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04 APPELLO DEL F.C. ABRIOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ABRIOLA/ SPORTING GENZANO DEL 7.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 35 del 29.12.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04 APPELLO DEL F.C. ABRIOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ABRIOLA/ SPORTING GENZANO DEL 7.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 35 del 29.12.2003) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 31 dicembre 2003, infliggeva alla società F.C. Abriola, la sanzione della perdita della gara Abriola 90/Genzano (terminata 3-2) del 7.12.2003, con il punteggio di 0-3 e dell’ammenda di 150 euro, per la posizione irregolare dei calciatori Santopietro Carmine e Rivelli Antonello, che, in precedenza, in data 19.5.2003 (v. Com. Uff. n. 57), avevano riportato la squalifica per una giornata effettiva “per recidività in ammonizioni - quarta infrazione” (v. Com. Uff. in pari data, relativo alla gara Abriola 90/F.C. La Vello, del Campionato Regionale Juniores), sanzione non scontata, da entrambi, al momento della gara che ci occupa. La Commissione Disciplinare affermava che, “in applicazione del principio dell’effettività della sanzione, la stessa, intanto, può essere scontata nella stessa categoria, in quanto il calciatore rientri nei limiti di età previsti per parteciparvi”. L’art. 17 comma 3 e 6 C.G.S. stabilisce che il calciatore, squalificato, deve scontare, alle predette condizioni, la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava, al momento del fatto e che se la squalifica non può essere scontata, in tutto o in parte, nella stagione in cui la sanzione è stata inflitta, questa deve essere scontata, anche per il solo residuo, nella stagione succesiva. I calciatori Santopietro e Rivelli, che non appartenevano, più, in questa stagione, alla categoria degli Juniores, dovevano scontare la squalifica in una gara ufficiale della prima squadra e il non averlo fatto integra, a carico della società F.C. Abriola 90, la violazione dell’art. 12 C.G.S. e la conseguente perdita della gara. Avverso questa decisione proponeva appello davanti a questa Commissione, la F.C. Abriola, sostenendo che “i due predetti giocatori sono stati utilizzati, in questa stagione, non solo nel corrente Campionato Regionale di Eccellenza Lucana, ma anche in quello Regionale Juniores, quali ‘fuori quota’, come consentito, dal vigente regolamento” e che la squalifica, quindi, poteva essere, anche scontata in quest’ultimo campionato (“squadra dove militava al momento dell’infrazione”). L’appello è infondato e non può essere accolto. Nel caso in esame, la squalifica, infatti, non poteva non essere scontata che nel Campionato Regionale di Eccellenza Lucana, in quanto i due calciatori erano nelle condizioni di potere partecipare al Campionato Regionale Juniores, solamente, quali “fuori quota”, non avendo l’età “di base” per partecipare a quel campionato (fino al 31.12.1982). Da ciò consegue l’inutilità dell’accertamento del fatto se i due calciatori hanno o meno partecipato a gare del Campionato Regionale Juniores di questa stagione sportiva, come richiesto dall’appellante. Deve essere incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal F.C. Abriola di Abriola (Potenza). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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