F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04 APPELLO DEL CISCO CALCIO ROMA AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ INERENTE IL RECLAMO PER LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PANICONI MARIO FINO AL 30.9.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 23 del 30.12.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04
APPELLO DEL CISCO CALCIO ROMA AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ
INERENTE IL RECLAMO PER LA SQUALIFICA INFLITTA AL
CALCIATORE PANICONI MARIO FINO AL 30.9.2006 (Delibera del Giudice Sportivo
di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile
e Scolastica - Com. Uff. n. 23 del 30.12.2003)
Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 23
del 30 dicembre 2003, dichiarava improcedibile il reclamo, per mancanza di sottoscrizione
da parte dei ricorrenti, proposto dalla Cisco Calcio Roma e dal Sig. Paniconi Giuseppe,
esercente la patria potestà sul minore Paniconi Mario, avverso il provvedimento di
squalifica sino al 30.9.2006 adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Paniconi
Mario.
Contro tale decisione proponeva appello avanti questa Commissione d’Appello Federale
l’Avv. Alessandro Bianchini, articolando una serie di motivi in fatto ed in diritto ed in
primis contestando l’esistenza di una norma disciplinare che prevedesse che il reclamo o
l’opposizione debbano essere sottoscritti in calce dall’interessato e che non fosse, pertanto,
sufficiente che le stesse fossero apposte a margine in calce alla delega conferita al
proprio difensore.
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
L’art. 29 comma 1 C.G.S. sancisce che “sono legittimati a proporre reclamo, nei casi
previsti dal presente codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati
che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso”. Al comma
5 stabilisce che i reclami devono essere trasmessi agli Organi competenti “a cura degli
interessati”. A norma poi del comma 9 della disposizione citata, l’inosservanza delle
formalità di cui al comma 5 “costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude
l’esame”.
A sua volta l’art. 30 comma 8 C.G.S. stabilisce che “nei procedimenti che si svolgono
dinanzi agli organi di giustizia sportiva gli assistenti delle parti devono essere muniti di delega”.
Risulta dagli atti che il ricorso proposto avanti al Giudice Sportivo di 2° Grado del
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, datato 13.12.2003, sia stato firmato dall’Avv.
Alessandro Bianchini e non anche dalle parti reclamanti, le cui firme sono apposte non in
calce all’atto ma a margine dello stesso, apparendo in tal modo rilasciata solo ai fini della
delega in favore dell’Avv. Alessandro Bianchini.
Conseguentemente il ricorso risulta proposto da persona non legittimata e quindi privo
di valore sostanziale, così come sottolineato dal Giudice di 2° Grado che ebbe giustamente
a dichiarare improcedibile il ricorso.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Cisco Calcio
Roma di Roma. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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