F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04 APPELLO DEL G.S. FALASCHE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA DON BOSCO GENZANO/FALASCHE DEL 30.11.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 23 del 30.12.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04 APPELLO DEL G.S. FALASCHE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA DON BOSCO GENZANO/FALASCHE DEL 30.11.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 23 del 30.12.2003) Il G.S. Falasche inoltrava appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica che ha respinto il reclamo proposto contro i provvedimenti disciplinari che riguardavano alcuni tesserati (squalifiche dei giocatori De Bernardinis, De Carolis e dell’allenatore Galeazzi). Il gravame verte sulla richiesta di riesame dei fatti per i quali vi è stata la pronuncia. Trattandosi di giudizio in cui non è ammessa una ulteriore valutazione del merito, il ricorso non può trovare accoglimento. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dal G.S. Falasche di Anzio (Roma). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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