F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04 APPELLO DELL’U.S. PIANEZZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.7.2004 INFLITTA AL CALCIATORE MARCO AMERICO A SEGUITO GARA PIANEZZA/SPORTING TORINO DEL 23.11.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 22 dell’8.1.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04 APPELLO DELL’U.S. PIANEZZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.7.2004 INFLITTA AL CALCIATORE MARCO AMERICO A SEGUITO GARA PIANEZZA/SPORTING TORINO DEL 23.11.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 22 dell’8.1.2004) Con atto d’appello ritualmente avanzato dinanzi a questa C.A.F., la U.S. Pianezza ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, di cui al C.U. n. 22 dell’8 gennaio 2004. Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha accolto il ricorso presentato dal Presidente del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. del 27 novembre 2003, inflisse la squalifica per sei gare del giocatore Americo Marco, aggravando la predetta sanzione fino al 31.7.2004. Preliminarmente, rileva questo decidente, che l’appello in esame è, all’evidenza, inammissibile ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S.. Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate dinanzi alla Commissione d’Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi di cui la C.A.F. venga adita “come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate”. Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che l’U.S. Pianezza, con l’atto di appello, ha proposto - esclusivamente in fatto - doglianze concernenti circostanze con esaustiva motivazione integralmente valutate e disattese dal Giudice Sportivo di 2° Grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dalla U.S. Pianezza di Pianezza (Torino). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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