F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04 RECLAMO DEL F.C. CASERTANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 15.000,00 COMMINATA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CASERTANA/BOYS CAIVANESE DEL 23.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 65 del 9.12.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04 RECLAMO DEL F.C. CASERTANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 15.000,00 COMMINATA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CASERTANA/BOYS CAIVANESE DEL 23.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 65 del 9.12.2003) A seguito degli incidenti avvenuti al termine della gara Casertana/Boys Caivanese del 23.2.2003 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale la società F.C. Casertana per rispondere delle violazioni di cui all’art. 11, comma 1, C.G.S., avendo rilevato, sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini, che un centinaio di sostenitori della stessa, la gran parte dei quali con i volti coperti o travisati, si erano resi responsabili di lanci di pietre, calcinacci, spranghe di ferro ed altri oggetti contundenti all’indirizzo dei tifosi ospiti e delle Forze dell’Ordine, colpendo e ferendo gravemente, fra gli altri, il dott. Pasquale Manzo, Vice Questore aggiunto di Caserta, che aveva rischiato la perdita di un occhio. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 65 del 9 dicembre 2003 l’adita Commissione Disciplinare, con ampia ed articolata motivazione, ha accolto il predetto deferimento ed ha irrogato alla F.C. Casertana la sanzione dell’ammenda nella misura di e 15.000,00. Con telegramma del 15.12.2003 il F.C. Casertana ha preannunciato reclamo avverso tale provvedimento disciplinare, richiedendo copia di tutti gli atti del procedimento, formulando quindi i motivi di gravame con successivo atto del 12.1.2004. Sostiene, la società reclamante, così come già aveva fatto nel corso del procedimento disciplinare avanti alla Commissione Disciplinare, che dal rapporto del Commissario di campo non sarebbe dato rilevarsi l’accadimento di alcun incidente da porsi in correlazione diretta con la gara disputata e che gli incidenti descritti dalla relazione dell’Ufficio Indagini si sarebbero verificati ben oltre la conclusione della stessa, dopo l’uscita dal terreno di giuoco di calciatori, dirigenti e terna arbitrale, comunque per motivi completamente estranei alla gara; invoca quindi l’applicazione dell’art. 11, comma 1, ultima parte, C.G.S. e la conseguente riforma del provvedimento impugnato, con proscioglimento integrale dal deferimento, ovvero con una congrua riduzione della sanzione irrogata. Reputa questa Commissione che il proposto gravame sia destituito di fondamento e non possa perciò trovare accoglimento. Come è stato posto in rilievo anche nella motivazione dell’impugnata deliberazione della Commissione Disciplinare, infatti, la circostanza che il rapporto del Commissario di campo non contempli i fatti violenti de quibus non significa affatto che gli stessi non si siano effettivamente verificati, ciò non potendosi revocare in dubbio, in ragione delle chiarissime ed incontestabili risultanze della relazione dell’Ufficio Indagini, a tacere delle fonti probatorie ulteriori, costituite dall’indagine avviata dalla Procura della Repubblica e dall’ampia eco che i fatti medesimi hanno avuto sulla stampa. Né, d’altro canto, nella risoluzione della questione può porsi un problema di graduazione dell’efficacia probatoria di diversi mezzi - come tenta di fare la ricorrente, secondo la quale al rapporto del Commissario di campo andrebbe attribuita fede privilegiata rispetto a quello dell’Ufficio Indagini - poiché, senza entrare nel merito di tale questione, appare evidente che nella fattispecie non debba e non possa porsi alcun problema di contrasto di fonti di prova, considerato che i due suddetti rapporti si occupano di descrivere situazioni ed accadimenti verificatisi in tempi e luoghi diversi e quindi si integrano vicendevolmente, ciascuno di essi ben potendo essere considerato attendibile ed autonomo mezzo di prova. Ora, dalla suddetta relazione dell’Ufficio Indagini si evince con estrema chiarezza che gli incidenti ivi descritti si sono verificati tra le opposte tifoserie, con responsabilità diretta ed esclusiva dei sostenitori della società ricorrente, immediatamente dopo la conclusione della gara de qua, in diretta correlazione con la stessa, essendo incontestabile che la medesima abbia costituito il motivo unico scatenate tali incidenti. Dalla medesima relazione citata, poi, risulta con altrettanta chiarezza che i suddetti incidenti si sono verificati, per gran parte, all’interno dell’impianto sportivo, considerato che vasta parte dei sostenitori implicati nell’accaduto ha effettuato lancio di pietre sui tifosi avversari e sulle forze dell’ordine dall’interno del settore distinti dello stadio. Ciò rende, quindi, superflua ogni ulteriore indagine in ordine all’eventuale violazione da parte della società ricorrente del divieto di cui all’art. 10, comma 1, C.G.S., essendo pienamente applicabile, nella fattispecie, la previsione di cui all’art. 11, comma 1, parte prima, C.G.S., secondo la quale “le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori...”. La gravità dei fatti medesimi ed i danni all’incolumità fisica di svariate persone, primo fra tutti il citato Vice Questore di P.S., che ne sono derivati, infine, impongono anche la reiezione della richiesta di riduzione della misura della sanzione inflitta alla società ricorrente, dalla medesima avanzata in via graduata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal F.C. Casertana di Caserta. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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