F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04 RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE PAPASODARO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 110 del 19.5.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04 RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE PAPASODARO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 110 del 19.5.2003) Con ricorso ritualmente presentato a questa Commissione d’Appello Federale, il calciatore Papasodaro Massimo del S. Vito Calcio ha impugnato per revocazione la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria (C.U. n. 110 del 19 maggio 2003) con la quale era stata irrogata la sanzione sportiva della squalifica fino al 30.6.2005. Il Papasodaro, nella specie, è stato ritenuto responsabile nel corso dell’incontro di calcio Cortale 91/S. Vito Calcio di aver lanciato una pietra verso il direttore di gara senza colpirlo, e, altresì, ritenuto responsabile (nella sua qualità di capitano della squadra) di un forte calcio al ginocchio subito dal direttore di gara tale da procurargli “un gran dolore e farlo cadere a terra” ad opera di un compagno di squadra non individuato. A sostegno dell’impugnazione il Papasodaro ha allegato una dichiarazione del calciatore Gulli Franco rilasciata in data 5.1.2004 con la quale il Gulli si assume la responsabilità del fatto addebitato al Papasodaro. In particolare il Gulli nella dichiarazione allegata agli atti del presente procedimento riferisce che in occasione della concessione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria il direttore di gara sarebbe stato attorniato dai giocatori del S. Vito Calcio e nella foga lo avrebbe involontariamente urtato causandogli dolore. Orbene, osserva pregiudizialmente questa Commissione d’Appello Federale che il ricorso, essendo fondato su un fatto nuovo e certamente attinente a quanto deciso, deve ritenersi ammissibile. Occorre tuttavia rilevare che il tempo trascorso dal fatto (la partita Cortale 91/S. Vito Calcio si è disputata in data 6.4.2003 e la dichiarazione del Gulli è stata rilasciata solo in data 5.1.2004) e le modalità dell’episodio riferite così diversamente dal Gulli che dichiara unicamente di aver urtato involontariamente l’arbitro causandogli dolore, inducono a ritenere tale dichiarazione non idonea a modificare quanto già correttamente deciso dalla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso per revocazione come sopra proposto dal Sig. Papasodaro Massimo. Ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it