F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 23/2/04 APPELLO DELL’A.C. SERRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SERRESE/ FORTITUDO DEL 14.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 72 del 12.1.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 23/2/04
APPELLO DELL’A.C. SERRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SERRESE/
FORTITUDO DEL 14.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 72 del 12.1.2004)
A seguito dello svolgimento della gara Serrese/Fortitudo Lametia del 14.12.2003, la
A.C. Serrese faceva seguire alla riserva scritta presentata al direttore di gara al termine
dell’incontro reclamo, datato 19.12.2003, al Giudice Sportivo lamentando la tardiva consegna
della lista dei calciatori avversari e l’impossibilità, pertanto, di effettuare le opportune
verifiche circa la posizione dei calciatori della Fortitudo Lametia.
Il Giudice Sportivo, con Com. Uff. n. 66 del 24 dicembre 2003 respingeva il reclamo
della A.C. Serrese per la diretta attestazione dell’arbitro nel referto che “per mia dimenticanza
gli elenchi dei giocatori rimanevano per tutta la durata della gara, sul mio tavolino,
ma nessuno mai delle due società le richiedeva prima”, infliggendo inoltre la sanzione
dell’inibizione sino al 31.12.2004 ai dirigenti Albano Salvatore e Bellezza Mariano e l’ammenda
di e 250,00 alla Serrese, omologando conseguentemente il risultato di 0-0.
La A.C. Serrese, avverso la suesposta decisione, inoltrava reclamo alla Commissione
Disciplinare in data 31.12.2003, chiedendo la ripetizione della gara per inosservanza
da parte dell’arbitro di quanto disposto dall’art. 61 comma 2 N.O.I.F., riproponendo quanto
sostenuto nel reclamo al Giudice Sportivo circa la tardività della consegna della distinta
di gara, nonostante le reiterate richieste formulate al direttore di gara, rendendo disponibili
a testimoniare in tal senso il Maresciallo dei Carabinieri e un Agente di Pubblica Sicu-
rezza presenti quali tutori dell’ordine pubblico. L’adita Commissione Disciplinare con Com.
Uff. n. 72 del 12.1.2004 respingeva il reclamo circa la regolarità della gara e confermava
le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo.
In data 19.1.2004 la A.C. Serrese adiva ritualmente la C.A.F. riproponendo in fatto gli
eventi come descritti nei precedenti due gradi di giudizio, lamentando in diritto “vizi di legittimità”
della decisione della Commissione Disciplinare e richiedendo comunque l’annullamento
della decisione impugnata e la ripetizione della gara. Con riferimento alla richiamata norma
dell’art. 61 comma 3 N.O.I.F., è da sottolineare che presupposti indispensabili per inficiare
la regolarità della gara sono la richiesta delle distinte ed il mancato accoglimento da parte
dell’arbitro; nella fattispecie in esame il direttore di gara nel referto, il cui contenuto gode di fede
privilegiata, ben chiarisce che la richiesta delle distinte è stata formulata dall’appellante
Serrese esclusivamente al termine della gara, dopo che le stesse erano state dimenticate
nello spogliatoio, questo non rende irregolare la partita e conseguentemente non sussistono i
motivi per la ripetizione. In ordine poi alle sanzioni inflitte ai dirigenti dell’attuale reglamante,
esse appiono congrue per quanto riportato dall’arbitro e dal commissario di campo.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dell’A.C. Serrese
di Serra San Bruno (Catanzaro). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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