F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 23/2/04 APPELLO DELL’A.S. NOVA VIRTUS MONASTERACE AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI: – FRANCESCO SURACE FINO AL 14.2.2004; – DOMENICO MAMMOLENTI FINO AL 30.4.2004; – SERGIO RAVA FINO AL 30.6.2004; – PASQUALE QUARANTA FINO AL 30.12.2004 E AVVERSO L’AMMENDA DI e400,00 CON DIFFIDA DEL CAMPO A SEGUITO DELLA GARA NOVA VIRTUS/CHIARAVALLE DEL 14.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 72 del 13.1.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 23/2/04 APPELLO DELL’A.S. NOVA VIRTUS MONASTERACE AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI: - FRANCESCO SURACE FINO AL 14.2.2004; - DOMENICO MAMMOLENTI FINO AL 30.4.2004; - SERGIO RAVA FINO AL 30.6.2004; - PASQUALE QUARANTA FINO AL 30.12.2004 E AVVERSO L’AMMENDA DI e400,00 CON DIFFIDA DEL CAMPO A SEGUITO DELLA GARA NOVA VIRTUS/CHIARAVALLE DEL 14.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 72 del 13.1.2004) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria, a seguito dell’esame del referto dell’arbitro della gara Nova Virtus/Chiaravalle, disputata il 14.12.2003 per il Campionato di 1ª Categoria, irrogava al calciatore Surace Francesco, che aveva dato una spallata al direttore di gara facendolo indietreggiare di alcuni metri, la squalifica fino al 17.5.2004, al calciatore Mammolenti Domenico, per comportamento ingiurioso e tentativo di aggressione all’arbitro, la squalifica fino al 30.6.2004, al calciatore Rava Sergio, che aveva colpito la mano dell’arbitro con una pallonata, la squalifica fino al 30.6.2004, e infine al calciatore Quaranta Pasquale, per comportamento ingiurioso e sputi contro l’arbitro la squalifica fino al 31.12.2004 (Com. Uff. n. 63 del 18 dicembre 2003). La competente Commissione Disciplinare, adita dalla A.S. Nova Virtus riduceva le squalifiche inflitte ai calciatori Mammolenti e Surace fissandole rispettivamente al 30.4.2004 e al 14.2.2004. La A.S. Nova Virtus propone appello avverso tale decisione. Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia “solo” come giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A. S. Nova Virtus Monasterace di Monasterace (Reggio Calabria), ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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