F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 23/2/04 APPELLO DELL’A.S.C. REAL CORIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2005 INFLITTA AI CALCIATORI COVELLO SANTO E GARASTO ENRICO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 25 del 14.1.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 23/2/04 APPELLO DELL’A.S.C. REAL CORIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2005 INFLITTA AI CALCIATORI COVELLO SANTO E GARASTO ENRICO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 25 del 14.1.2004) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 14 gennaio 2004 il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica accoglieva parzialmente il reclamo proposto dalla A.S.C. Real Corigliano in merito ai fatti verificatisi in occasione della gara con la A.C. Rossano del 20.12.2003 ed alle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo alla stessa società (ammenda di e 50,00) ed ai calciatori Giuseppe Desimone (squalifica per una giornata), Santo Covello ed Enrico Garasto (squalifica fino al 30.6.2006). Ferme le altre sanzioni, rilevava, quanto al Covello ed al Garasto, che l’assenza di danni fisici per il direttore di gara (aggredito nel corso della gara) e la giovane età degli stessi giustificavano che la squalifica non si protraesse oltre il 30.9.2005. Avverso tale decisione proponeva appello la società, eccependo la particolare severità delle sanzioni inflitte e la loro sproporzione rispetto alla reale gravità dei fatti alla loro origine. Chiedeva, pertanto, la revoca delle sanzioni ed, in subordine, una loro congrua riduzione. L’appello della A.S.C. Real Corigliano, benché proposto nel rispetto dei termini procedimentali, non è ammissibile. A norma dell’art. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioni emesse nei procedimenti di seconda istanza possono essere impugnate con appello a questa Commissione, per questioni attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga adita “come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate”, materie, queste ultime, fra le quali non rientrano l’esame della condotta tenuta da tesserati in occasione della disputa delle gare e la valutazione sull’entità delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare o dal Giudice Sportivo di 2° Grado. Nel caso in esame la A.S.C. Real Corigliano non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero all’omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata, ma motivi riguardanti la sola entità delle sanzioni inflitte, ritenute eccessive. Ne consegue che, in difetto delle ipotesi di cui alle residue lettere a), b) e c) dell’art. 33, punto 1, C.G.S., l’appello non può essere ritenuto ammissibile. Alla luce dei dati di fatto e dei rilievi appena svolti è evidente l’assenza dei presupposti cui l’art. 33, comma 1, C.G.S. subordina l’intervento di questa Commissione, per cui l’appello proposto dalla A.S.C. Real Corigliano va dichiarato, come già detto, inammissibile. Quanto alla tassa reclamo, questa, per effetto della soccombenza, deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A. S.C. Real Corigliano di Corigliano Scalo (Cosenza), ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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