• Stagione sportiva: 2003/2004
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 23/2/04
APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO:
– LA DECLARATORIA DEL “NON LUOGO A PROCEDERE” NEI CONFRONTI
DEL SIG. PASQUALE CASILLO;
– IL PROSCIOGLIMENTO DELL’U.S. AVELLINO, RISPETTIVAMENTE PER:
– SIG. PASQUALE CASILLO, VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S.,
– U.S. AVELLINO, VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMI 3 E 4, PER RESPONSABILITÀ
OGGETTIVA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLO STESSO PROCURATORE
FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA AVELLINO/NAPOLI DEL 20.9.2003
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti –
Com. Uff. n. 205 del 16.1.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 23/2/04
APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO:
- LA DECLARATORIA DEL “NON LUOGO A PROCEDERE” NEI CONFRONTI
DEL SIG. PASQUALE CASILLO;
- IL PROSCIOGLIMENTO DELL’U.S. AVELLINO, RISPETTIVAMENTE PER:
- SIG. PASQUALE CASILLO, VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S.,
- U.S. AVELLINO, VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMI 3 E 4, PER RESPONSABILITÀ
OGGETTIVA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLO STESSO PROCURATORE
FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA AVELLINO/NAPOLI DEL 20.9.2003
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti -
Com. Uff. n. 205 del 16.1.2004)
Il Procuratore Federale, con provvedimento del 2.12.2003, deferiva: A) Pasquale Casillo,
quale consulente di mercato della società Avellino, per la violazione dell’art. 1 comma
1 C.G.S. per essersi introdotto e trattenuto, senza titolo, all’interno degli spogliatoi, pri-
ma della gara Avellino/Napoli, allorquando, in tali locali, si trovavano le squadre e gli ufficiali
di gara e B) l’Avellino, per responsabilità oggettiva, ex art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. in ordine
agli addebiti contestati sub A).
La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione
pubblicata sul Com. Uff. n. 205 del 16 gennaio 2004, ritenuto il Casillo non tesserato federale
per l’Avellino e di conseguenza, il suo difetto di giurisdizione, dichiarava non luogo
a procedersi nei confronti del Casillo e deliberava di prosciogliere la soc. Avellino.
Avverso tale decisione proponeva appello, a questa Commissione, il Procuratore Federale,
sostenendo l’esistenza della giurisdizione della Commissione Disciplinare a giudicare
Pasquale Casillo, nella sua veste di collaboratore dell’Avellino, ex art. 22 comma 1
N.O.I.F. e soprattutto, ex art. 27 dello Statuto Federale, secondo il quale, tutti coloro che
nell’ambito della Federazione, delle Leghe, delle società... svolgono qualsiasi attività a carattere
agonistico, tecnico, organizzativo o affine... hanno l’obbligo di osservare le norme
del presente Statuto e le norme federali da esso richiamate o derivate.
L’appello è fondato e deve essere accolto, valutata la predetta qualifica federale del
Casillo.
Le motivazioni, contenute nel deferimento del Procuratore Federale, sono, del resto,
pienamente condivisibili, sulla base dell’inequivoco significato delle predette norme.
Dalla sottomissione di Pasquale Casillo, alla Giustizia Sportiva, consegue l’analoga
necessità anche l’Avellino.
Gli atti devono, di conseguenza, essere trasmessi alla Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Professionisti, per l’ulteriore giudizio.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Procuratore
Federale, annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza
della dichiarata improcedibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Professionisti per l’esame di merito.
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APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO:
– LA DECLARATORIA DEL “NON LUOGO A PROCEDERE” NEI CONFRONTI
DEL SIG. PASQUALE CASILLO;
– IL PROSCIOGLIMENTO DELL’U.S. AVELLINO, RISPETTIVAMENTE PER:
– SIG. PASQUALE CASILLO, VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S.,
– U.S. AVELLINO, VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMI 3 E 4, PER RESPONSABILITÀ
OGGETTIVA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLO STESSO PROCURATORE
FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA AVELLINO/NAPOLI DEL 20.9.2003
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti –
Com. Uff. n. 205 del 16.1.2004)"