• Stagione sportiva: 2003/2004
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 23/2/04
APPELLO DELL’U.S. AVELLINO AVVERSO LE SANZIONI:
– DELL’INIBIZIONE PER MESI TRE E L’AMMENDA DI e 15.000,00 INFLITTA AL
SIG. MONACHESI STEFANO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S.,
CON RIFERIMENTO ALL’ART. 47 REGOLAMENTO L.N.P. E ALLA CIRCOLARE
N. 17 L.N.P. DEL 10.9.2003,
– DELL’AMMENDA DI e 15.000,00 ALL’U.S. AVELLINO PER VIOLAZIONE DELL’ART.
2 COMMI 3 E 4 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, A SEGUITO
DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA
AVELLINO/NAPOLI DEL 20.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 205 del 16.1.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 23/2/04
APPELLO DELL’U.S. AVELLINO AVVERSO LE SANZIONI:
- DELL’INIBIZIONE PER MESI TRE E L’AMMENDA DI e 15.000,00 INFLITTA AL
SIG. MONACHESI STEFANO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S.,
CON RIFERIMENTO ALL’ART. 47 REGOLAMENTO L.N.P. E ALLA CIRCOLARE
N. 17 L.N.P. DEL 10.9.2003,
- DELL’AMMENDA DI e 15.000,00 ALL’U.S. AVELLINO PER VIOLAZIONE DELL’ART.
2 COMMI 3 E 4 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, A SEGUITO
DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA
AVELLINO/NAPOLI DEL 20.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 205 del 16.1.2004)
Il Procuratore Federale deferiva il Monachesi, per la violazione dell’art. 1 C.G.S., anche
con riferimento all’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti e alla
circolare n. 17 del 10.9.2003 della stessa Lega, per avere, in occasione della gara Avellino/
Napoli del 20.9.2003: A) dato disposizioni di mettere in vendita, durante la medesima
giornata in cui si sarebbe dovuta disputare la gara, un ingente quantitativo di biglietti in favore
dei tifosi della squadra ospitata; B) per avere, nelle stesse circostanze, organizzato e
gestito la vendita dei biglietti con modalità non conformi alle norme; C) per essersi presentato
al collaboratore dell’Ufficio Indagini, designato per il controllo della gara Avellino/
Napoli, senza rivestire la prescritta carica federale e per essersi intrattenuto, senza titolo
all’interno degli spogliatoi, prima della predetta gara, quando nei locali si trovavano le
squadre e gli ufficiali di gara.
L’U.S. Avellino veniva deferita per responsabilità oggettiva per gli addebiti contestati
al suo socio di maggioranza sopra indicato.
A seguito del predetto deferimento la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale
Professionisti infliggeva al Monachesi la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni
attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali e a rappresentare la sua società in
ambito federale, per la durata di tre mesi e di 15.000 euro di ammenda e all’U.S. Avellino
la sanzione dell’ammenda di 15.000 euro.
Avverso la predetta decisione della Commissione Disciplinare, l’U.S. Avellino ricorreva
alla C.A.F..
Dopo una ricostruzione della vicenda sotto l’aspetto procedurale, la ricorrente, “preliminarmente”
eccepiva “la violazione del contraddittorio nei confronti del Monachesi; sollevava
una serie di questioni di merito (per una serie di motivi dei quali si dirà in seguito) e
in subordine, richiedeva la riduzione della sanzione “irrogata al tesserato e conseguenzialmente
alla società”, ritenute “eccessive e alquanto sproporzionate”.
In conclusione l’U.S. Avellino richiedeva: 1) “in tesi: annullare la decisione impugnata
senza rinvio in quanto materia sottratta agli organi di giustizia sportiva; 2) in ipotesi: l’annullamento
delle sanzioni dell’inibizione del Monachesi per tre mesi, con la pena accessoria
dell’ammenda per 15.000 euro, così come per la società condannata alla stessa
sanzione pecuniaria; 3) in ulteriore ipotesi: la riduzione dell’inibizione e delle sanzioni pecuniarie
inflitte dalla Commissione Disciplinare”.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Non si ravvisano, infatti, omissioni o contraddizioni nell’articolata delibera della Commissione
Disciplinare, che è pienamente condivisibile, in quanto fondata, puntualmente,
sulle risultanze degli atti ufficiali, correttamente esaminati e valutati.
Per precisione è opportuno sottolineare, preliminarmente che le motivazioni della decisione
della Commissione Disciplinare non sono state inficiate dai motivi di appello.
Tutto ciò premesso, vanno esaminati i motivi di appello.
Non è dato capire (e non viene motivato) perché “la materia in esame (sarebbe) sottratta
agli organi di giustizia sportiva”, come apoditticamente sostenuto “in tesi”, come prima
richiesta.
Per quanto concerne l’aspetto procedimentale della vicenda, invece, va osservato
che, nel giudizio svoltosi davanti alla Commissione Disciplinare, non si sono verificate
“violazioni del contraddittorio nei confronti del signor Monachesi Stefano”, in quanto lo
stesso ha avuto “la possibilità di offrire elementi utili all’inchiesta” e alla sua difesa, secondo
la normativa federale.
Solo per completezza (essendovi cenno nei motivi di appello) va ricordato che la
Commissione Disciplinare, nella riunione del 13.11.2003, ha restituito gli atti del procedimento,
a carico degli odierni ricorrenti, alla Procura Federale, per una modifica della rubrica
concernente esclusivamente la posizione di altra persona “interessata” all’U.S. Avellino
(e poi, giudicata separatamente).
La questione del mancato interrogatorio del Monachesi, prima del suo deferimento, è
stata correttamente esaminata dalla Commissione Disciplinare e le sue condivisibili conclusioni
(non sussiste l’obbligo di “sentire l’incolpato prima di fare luogo al deferimento,
tanto più considerato che i soggetti deferiti hanno tutte le possibilità di svolgere le proprie
difese - e di essere ascoltati - davanti alla predetta Commissione e successivamente alla
C.A.F. in sede di dibattimento.
Queste argomentazioni non sono state, sostanzialmente, confutate nei motivi di appello,
dove si fa, esclusivamente, riferimento al fatto che a sentire l’incolpato sarebbe dovuto essere
l’Ufficio Indagini (“organo inquirente”) e non la Procura Federale (“organo requirente”).
Da quanto detto consegue che nessun rilievo ha il fatto che l’Ufficio Indagini nella
sua discrezionalità, abbia ritenuto di sentire altre persone, diverse dall’incolpato.
Non può, quindi, ritenersi che “la fase istruttoria non sia stata adeguatamente portata
a termine”.
Passando al merito della vicenda, va osservato che la Commissione Disciplinare,
sempre con decisione condivisibile, ha ritenuto di non dovere accogliere la tesi difensiva
circa la sussistenza della violazione della circolare n. 17 della Lega Nazionale Professionisti,
perché “la vendita dei biglietti ai sostenitori del Napoli, nel giorno stesso della gara,
sarebbe stata effettuata su sollecitazione del Questore di Avellino”, in quanto “priva di
adeguato riscontro probatorio”.
Nei motivi di appello vengono citate circostanze già esaminate dalla Commissione
Disciplinare, prima di pervenire alla predetta decisione.
Sul punto, va solo aggiunto, per debito di completezza espositiva, che manca la prova
di quanto sostenuto dalla ricorrente e attribuito, tra l’altro, ai signori Vallefuoco e Cassano
“della società Napoli”, circa “l’osservazione da parte del Sig. Stefano Monachesi di
un provvedimento dell’autorità di polizia, che sicuramente prevale rispetto all’ordinamento
sportivo”, in quanto il Questore di Avellino avere emesso o fatto emettere, alcun provvedimento,
nel senso indicato dalla ricorrente nei suoi motivi di appello.
La ricorrente, poi, omette, sostanzialmente, di affrontare i puntuali rilievi della Commissione
Disciplinare (che ha tenuto, correttamente, conto delle risultanze della relazione
dell’Ufficio Indagini sul punto - v. pagine 7, 8 e 9) concernenti “le modalità con le quali
l’U.S. Avellino ha effettuato la vendita dei biglietti in questione, sia per quanto riguarda la
stampigliatura “Tribuna Terminio”, apposta sui biglietti di Curva Nord, sia per quanto riguarda
la contiguità delle biglietterie dove è stata effettuata la vendita. È, infatti, innegabile
che la combinazione i questi fattori (l’obiettiva incertezza sul prezzo dei biglietti e la vicinanza
delle biglietterie) ha contribuito, quanto meno, a rendere la situazione ancora più
tesa e pericolosa per l’ordine pubblico.
Sotto questo profilo il deferito appare responsabile di avere agito con superficialità e
di non avere valutato con sufficiente ponderazione le conseguenze di tale operato”.
Anche queste considerazioni della Commissione Disciplinare sono da condividersi.
Sull’ultimo punto dell’appello, relativo alla presenza del Monachesi negli spogliatoi
dello stadio, alla presenza delle squadre e degli ufficiali di gara, è sufficiente osservare
che, nei motivi, si ammette la sua “presenza” nei locali degli spogliatoi e la sua arbitraria
“autoattribuzione della qualifica di dirigente”, sia pure collegando il tutto, “ai momenti convulsi
che si vissero in quei momenti, con la convinzione che la sua presenza “in qualità “di
azionista di maggioranza”) vada interpretata come la presenza della proprietà nella salvaguardia
degli interessi aziendali”.
A tutto concedere, invece, il Monachesi avrebbe dovuto, quantomeno, qualificarsi
nella sua reale situazione societaria e chiedere di essere ammesso a conferire con gli ufficiali
di gara.
È evidente, quindi, la sussistenza della violazione contestata.
Resta da dire della richiesta di riduzione delle sanzioni inflitte.
La Commissione Disciplinare ha correttamente adeguato le predette sanzioni, applicate,
peraltro, in misura non particolarmente pesante, all’effettiva gravità dei fatti e della
conseguente violazione dei beni protetti dalle norme.
Nei motivi si sotiene, del resto, quasi esclusivamente, che sarebbe stata (“al limite”)
adeguata la sanzione di tre mesi di “squalifica” e 10.000 euro di multa per i deferiti, come
richiesto dal Procuratore Federale in udienza di primo grado, sanzioni non lontane, globalmente,
da quelle inflitte in primo grado.
Per il resto, la corresponsabilità dei tifosi del Napoli nella vicenda in esame appare
essere stata valutata nella quantificazione della pena inflitta.
Consegue l’incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Avellino
di Avellino. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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N. 17 L.N.P. DEL 10.9.2003,
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2 COMMI 3 E 4 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, A SEGUITO
DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA
AVELLINO/NAPOLI DEL 20.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare
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