F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 23/2/04 RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE ANDREA BELLÈ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2004 A SEGUITO DELLA GARA ALPO CLUB 98/ALPO BITUMI DEL 2.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 19 del 5.11.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 23/2/04 RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE ANDREA BELLÈ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2004 A SEGUITO DELLA GARA ALPO CLUB 98/ALPO BITUMI DEL 2.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 19 del 5.11.2003) Il calciatore Bellè Andrea ha proposto ricorso per revocazione avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto di cui al C.U. n. 19 del 5 novembre 2003 con la quale gli era stata inflitta la squalifica fino al 31 maggio 2005 per i fatti avvenuti durante la disputa della partita Alpo Club 98/Alpo Bitumi del 2.11.2003. Il ricorrente sostiene di essere stato erroneamente indicato dall’arbitro quale responsabile di averlo colpito con un calcio alla gamba sinistra, indicando nel suo compagno di squadra Faettini Marco l’autore di quel gesto violento producendo a prova di quanto sopra una dichiarazione scritta a firma del medesimo Faettini. Riitiene la C.A.F. che il ricorso per revocazione possa essere ammesso in quanto la dichiarazione confessoria del Faettini rilasciata solo in data 15 gennaio 2004, può essere considerata “Fattonuovo” che non era conosciuto al momento del primo giudizio. Ciò posto, va però rilevato che la dichiarazione stessa non è sufficiente a far revocare l’impugnata squalifica, data la sua scarsa attendibilità, trattandosi di dichiarazione postuma, rilasciata ben due mesi e mezzo dopo il fatto, e completamente contrastante da quanto riferito dall’arbitro nel suo referto ove indica con precisione nel Bellè il calciatore autore della violenza ai suoi danni. Altrettanto è a dirsi delle altre dichiarazioni allegate al ricorso, provenienti tutte da compagni di squadra del Bellè e, come quella del Faettini rilasciate solo dopo un lungo lasso di tempo. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso per revocazione come sopra proposto del calciatore Andrea Bellè. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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