F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 26/2/04 APPELLO DELL’ASSOCIAZIONE CAPALBIO SPORT AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPALBIO SPORT/NEANIA DEL 21.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 28 del 22.1.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 26/2/04 APPELLO DELL’ASSOCIAZIONE CAPALBIO SPORT AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPALBIO SPORT/NEANIA DEL 21.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 28 del 22.1.2004) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 22 gennaio 2004, accoglieva il reclamo della società Neania ed infliggeva alla società Capalbio Sport la sanzione sportiva della perdita della gara Capalbio Sport/Nenia, ex art. 12 comma 5 lettera B) C.G.S., con il punteggio di 0-3. La decisione veniva presa perché Belluomori Eraldo è stato designato dal Capalbio Sport, come assistente del Direttore della predetta gara, “malgrado lo stesso non fosse tesserato per detto sodalizio... in quanto la mancata compilazione dell’elenco dei consiglieri, in sede di iscrizione al campionato comporta che il Belluomori non avesse titolo per ricoprire l’incarico di assistente dell’arbitro, mancando ogni ratifica della nomina a consigliere o comunque, tesserato della società Capalbio. Si precisa, a tale proposito, che ogni società, quindi anche il Capalbio, nel sottoscrivere il modulo di richiesta della tessera impersonale, fatto che, secondo la controdeducente, costituirebbe sanatoria della mancanza iniziale, “dichiarano, a tutti gli effetti di responsabilità regolamentare che i nostri dirigenti sono inclusi nel modulo di censimento e che gli stessi non sono colpiti da provvedimenti a titolo definitivo”. Per quanto sopra descritto il Belluomori, non risultando dal modulo di censimento, non aveva titolo a partecipare alla gara, dovendosi considerare la sua posizione regolare, solo a decorrere dal 2.1.2004, data nella quale alla società Capalbio ha compilato correttamente la lista dei propri consiglieri”. Avverso questa decisione la società Capalbio proponeva reclamo alla C.A.F. richiedendo l’annullamento della decisione impugnata, con ripristino del risultato conseguito sul campo (3-1). L’appello è infondato e non può essere accolto. È la stessa società Capalbio a riconoscere “la propria dimenticanza nella compilazione del foglio di censimento” e a fare presente che il Comitato Regionale Toscana ha regolarmente rilasciato la tessera impersonale, n. 26831, in data antecedente all’inizio del campionato, contenente il nominativo del Belluomori e degli altri consiglieri, con la regolare iscrizione nelle apposite liste. Preliminarmente va osservato che il giudizio si è svolto in primo grado, davanti alla Commissione Disciplinare, competente per materia, relativa alla regolarità della partecipazione alla gara di un tesserato e che la difesa ha potuto esercitare il suo mandato senza limitazioni di sorta. Non è condivisibile, poi, per le precise motivazioni suindicate della Commissione Disciplinare, l’ulteriore argomento riguardante il fatto che il Belluomori, al momento della gara, “era provvisto di titolo idoneo alla collaborazione con il direttore di gara, come richiesto dalle norme federali, giusta la predetta tessera”. In base alla normativa federale, la correzione fatta dalla società Capalbio Sport, con l’inserimento del Belluomori nelle liste di censimento, nella qualità di consigliere, produce effetti a decorrere dal 2.1.2004. Ne consegue, che, fino a quella data, “la situazione del Capalbio non era sostanzialmente corretta”, come sostenuto nei motivi, in quanto mancante “di un mero adempimento burocratico”, privo di efficacia retroattiva. L’aggiunta del nominativo del Belluomori, nella predetta data del 2.1.2004, nella lista di censimento, presentata in Federazione, all’inizio della stagione 2003/2004, dimostra l’irregolarità della sua posizione, al momento della gara in esame. Ne consegue la correttezza della decisione della Commissione Disciplinare. Non è possibile, infine, condividere l’affermazione difensiva che “il ruolo svolto dall’assistente dell’arbitro è sostanzialmente irrilevante”, in quanto contraria ai principi base del C.G.S. sulla formazione della terna arbitrale, anche, ovviamente, per i campionati di terza categoria. La sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare, infine, è adeguata all’entità della violazione, alla luce dei riferimenti normativi indicati nel dispositivo della sua decisione. Deve essere incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’Ass. Capalbio Sport di Capalbio (Grosseto). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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