F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 26/2/04 APPELLO DEL CIRCOLO SPORTIVO A.A. PUPI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PUPI/NEGRARESE DELL’1.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 28 dell’8.1.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 26/2/04
APPELLO DEL CIRCOLO SPORTIVO A.A. PUPI AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA PUPI/NEGRARESE DELL’1.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 28 dell’8.1.2004)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, in relazione alla
gara Pupi/Negrarese, pronunciandosi sul reclamo della Negrarese avverso il provvedimento
del Giudice Sportivo (C.U. n. 18 del 6 novembre 2003), in data 8 gennaio 2004
(C.U. n. 28), a parziale modifica del predetto provvedimento, infliggeva la punizione sportiva
della perdita della gara ad entrambe le squadre.
Tale provvedimento è impugnato con il presente appello dal Circolo Sportivo A.A. Pupi,
che fa riferimento al Comunicato Ufficiale n. 22 del 14 gennaio 2004 del Comitato di Calcio a
Cinque del Veneto e non al Comunicato Ufficiale n. 28 dell’8 gennaio 2004, con la conseguenza,
che anche se si volesse considerare erroneamente indicato l’atto impugnato, l’appello
è e rimane tardivo essendo pervenuto oltre i termini di legge (art. 33 n. 2, lett. a) C.G.S..
Ciò premesso, l’appello va dichiarato inammissibile.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dal
Circolo Sportivo A.A. Pupi di Verona, ai sensi dell’art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività.
Ordina incamerarsi la tassa versata.
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