F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 26/2/04 APPELLO DELLA GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA S. PIO X LUCERA/CERIGNOLA DEL 4.1.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 29 del 22.1.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 26/2/04
APPELLO DELLA GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA AVVERSO LA DECLARATORIA
DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA S. PIO X LUCERA/CERIGNOLA
DEL 4.1.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato
Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 29 del
22.1.2004)
La Gioventù Calcio Cerignola proponeva appello a questa Commissione impugnando
la decisione di secondo grado che aveva dichiarato la improcedibilità del ricorso esperito
avverso la pronuncia del Giudice Sportivo, con la quale era stata inflitta la sanzione
della perdita della gara col punteggio di 3-0 a favore della società S. Pio X.
La società lamenta di avere proposto per tempo appello nei modi previsti dal C.G.S.,
ossia via fax, e nei termini di regolamento, mentre il giudice di secondo grado ha ritenuto
il gravame fosse fuori termine.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In effetti agli atti è presente la prova che il ricorso via fax è stato spedito il giorno
12.1.2004, ossia l’ultimo giorno utile per proporre ricorso, dal momento che la gara si era
disputata il 4.1. ed il settimo giorno, ossia l’11.1., cadeva di domenica.
Dalla copia del documento ricevuto dal Giudice Sportivo di 2° Grado e versato in atti,
è possibile pure rilevare che il fax è stato materialmente stampato dalla stazione telefonica
ricevente il successivo giorno 13.1. Tuttavia risultano ben impresse sulla parte inferiore
del documento anche la data e l’orario di partenza (12.1.2004, h. 10.54) che coincidono
con la ricevuta di trasmissione. La notifica via fax, prevista dall’art. 35 C.G.S., era dunque
da ritenersi regolare, nei tempi e nelle forme.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto della
Gioventù Calcio Cerignola di Cerignola (Bari), annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art.
33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti
al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica per l’esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.
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