F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 26/2/04 APPELLO DELL’A.S. SAN MARCO AVVERSO: – SQUALIFICA FINO AL 10.12.2006 INFLITTA AI CALCIATORI ANGOTTI DANILO, TRIPICCHIO FRANCESCO, MASELLIS DANTE ED ESPOSITO PASQUALE; – SQUALIFICA FINO AL 10.12.2008 INFLITTA AL MASSAGGIATORE PETRASSI GIUSEPPE; – INIBIZIONE FINO AL 29.2.2004 INFLITTA AL SIG. ALIZZI ANTONIO; – AMMENDA e500,00

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 26/2/04 APPELLO DELL’A.S. SAN MARCO AVVERSO: - SQUALIFICA FINO AL 10.12.2006 INFLITTA AI CALCIATORI ANGOTTI DANILO, TRIPICCHIO FRANCESCO, MASELLIS DANTE ED ESPOSITO PASQUALE; - SQUALIFICA FINO AL 10.12.2008 INFLITTA AL MASSAGGIATORE PETRASSI GIUSEPPE; - INIBIZIONE FINO AL 29.2.2004 INFLITTA AL SIG. ALIZZI ANTONIO; - AMMENDA e500,00 Il Sig. Angelo Masellis nella qualità di presidente della A.S. San Marco ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria pubblicata sul C.U. n. 77 del 26 gennaio 2004 con la quale veniva confermato il provvedimento del Giudice Sportivo e le conseguenti squalifiche dei calciatori Angotti Danilo, Tripicchio Francesco, Masellis Dante ed Esposito Pasquale; la squalifica del massaggiatore Petrassi Giuseppe; l’inibizione dell’assistente Alizzi Antonio. La reclamante chiede la revoca dei suddetti provvedimenti sanzionatori ritenendo del tutto false le dichiarazioni dell’arbitro in merito a quanto avvenuto al termine della gara in questione. Rileva la C.A.F. che dal referto arbitrale in particolare dall’allegato al rapporto di gara San Marco/Real Acri del 7.12.2003 risultano chiaramente descritti i fatti che hanno dato origine alla decisione impugnata; come è noto gli atti ufficiali di gara ed in particolare il referto arbitrale, godono di privilegio assoluto rispetto ad altre fonti di prova. Nella specie le dichiarazioni del giudice di gara non vengono messe in dubbio dalle allegate testimonianze e conseguentemente il ricorso non può trovare accoglimento. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello dell’A.S. San Marco di San Marco Argentano (Cosenza). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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