F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 26/2/04 APPELLO DEL G.I.P.S. SALIZZOLE AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE EUGENIO RANGAIOLI IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 14/D – Riunione del 9.12.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 26/2/04 APPELLO DEL G.I.P.S. SALIZZOLE AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE EUGENIO RANGAIOLI IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/D - Riunione del 9.12.2003) La Commissione Tesseramenti, in data 9 dicembre 2003, su istanza del Sig. Claudio Rangaioli, dichiarava nullo il tesseramento del figlio minore Eugenio in favore della G.I.P.S. Salizzole. Rilevava la Commissione come dall’esame della firma di comparazione offerta dal reclamante con quella apposta in calce al modulo di tesseramento emergesse una diversità nell’andamento grafico e nel tratto che confermavano la tesi del reclamante circa l’apocrifia della propria sottoscrizione. Avverso tale decisione la G.I.P.S. Salizzole interponeva tempestivamente reclamo alla C.A.F. in data 26 gennaio 2004, nel termine decorrente ex art. 44 comma 5 C.G.S. dalla comunicazione integrale della decisione alla parte: reclamo affidato sostanzialmente a tre motivi. Con il primo motivo sosteneva la Società appellante di aver ritenuto in assoluta buona fede autentiche le sottoscrizioni apposte al Modello 27/L.N.D. dei genitori del suddetto Eugenio Rangaioli, che aveva restituito personalmente il modulo affidatogli; la Società, nel caso di specie, avrebbe dunque fatto affidamento incolpevole sia sulla correttezza del comportamento del minore e quindi sulla veridicità delle firme, che non sarebbe rientrato nei propri compiti verificare, sia sul comportamento successivo del padre del minore stesso, che nei sette mesi successivi nulla aveva avuto da eccepire circa la partecipazione del figlio alle attività sportive ed associative. Con il secondo motivo invocava la Società appellante come fosse manifesta ed inequivocabile la volontà sia della famiglia che del minore di rinnovare il tesseramento presso la G.I.P.S. Salizzole, alla luce del comportamento complessivo tenuto dagli stessi a partire dalla restituzione del documento firmato, avvenuta nel febbraio 2003; la volontà di aggiuntare la posizione di tesseramento non dovrebbe infatti collegarsi alla firma pura e semplice di un modulo, ma alla condotta d’insieme tenuta nell’arco temporale dell’attività agonistica svolta dall’atleta, in ossequio al principio per cui caratterizzante il rapporto associativo sarebbe non tanto l’aspetto contrattualistico, quando l’affectio societatis degli affiliati, nel caso de quo indiscutibilmente risultante, quanto meno sino al momento in cui appunto il genitore - asseritamente indotto dai contatti con altre società - avrebbe disconosciuto la sua firma. Con il terzo motivo postulava la Società appellante la sufficienza della firma anche di uno solo dei genitori, ai fini della validità del tesseramento, e quindi della sottoscrizione della madre, la cui autenticità non era punto contestata: si tratterebbe infatti di un atto non di straordinaria amministrazione e pertanto eseguibile disgiuntamente da ciascun genitore. Il gravame della G.I.P.S. Salizzole è infondato e va conseguentemente respinto. Va premesso come sia manifesta l’apocrifia della firma apposta - a nome del padre del calciatore Eugenio Rangaioli - in calce al modulo di tesseramento. A nulla rileva, in contrario, quanto dedotto dall’appellante in merito alla diversità riscontrata tra le più firme di comparazione del Sig. Claudio Rangaioli sottoposte alla Commissione Tesseramenti, essendo comunque tutte queste firme di comparazione diverse dalla sottoscrizione disconosciuta né deponendo tale circostanza, di per sé sola, nel senso della sussistenza di una studiata mala fede del padre del minore. Ciò posto, è altresì evidente l’infondatezza degli argomenti avanzati dall’appellante. In mancanza di una valida sottoscrizione di chi esercita la potestà genitoriale, elemento condizionante l’affiliazione del minore, a nulla rileva un’eventuale buona fede, che neppure può invocare l’esorbitanza dell’accertamento dell’autenticità delle firme dai propri doveri di controllo, ben potendosi anzi pretendere che un atto di tale rilevanza per la costituzione del rapporto con il tesserato avvenga, salvo casi d’eccezione (che non sembrano ricorrere nel caso de quo, in cui proprio l’assidua vicinanza del padre alle prestazioni sportive del minore è invocata dalla Società a propria scusante), in presenza e “sotto gli occhi” dei responsabili della Società affiliante. Tanto meno può condividersi la tesi che postula a fondamento del rapporto associativo l’affectio societatis e non tanto l’aspetto contrattualistico: anche a prescindere dalla condivisibilità in astratto di tale ricostruzione, è evidente come essa risulti smentita, nell’ordinamento interno della F.I.G.C. (art. 39, comma 2, N.O.I.F.), dalla necessità che il tesseramento si fondi sull’elemento volontaristico della manifestazione del consenso: manifestazione di volontà che deve assumere ad validitatem la forma scritta, ciò che preclude ogni spazio alla configurabilità di una costituzione del rapporto associativo per facta concludentia. Né, infine, ha pregio la pretesa di qualificare il consenso prestato al tesseramento quale atto di ordinaria amministrazione affidato all’esercizio disgiunto dell’uno o dell’altro genitore: pretesa che - oltre a risultare in contrasto con la giurisprudenza costante di Commissione (v. Com. Uff. n. 4/C del 25 luglio 1991, App. U.S. Cerea; Com. Uff. n. 10/C del 17 ottobre 1991, App. Garlaschelli Maria) - pretermette all’evidenza le stabili conseguenze che discendono dalla costituzione del rapporto associativo (art. 32 N.O.I.F.: vincolo a tempo indeterminato). Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal G.I.P.S. Salizzole di Salizzole (Verona) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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