F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 1/3/04 APPELLO A.S. CELTIC TAORMINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIARDINI NAXOS/TAORMINA DEL 24.12.2003 (Delibera del Giudice Sportivo 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 24 del 15.1.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 1/3/04 APPELLO A.S. CELTIC TAORMINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIARDINI NAXOS/TAORMINA DEL 24.12.2003 (Delibera del Giudice Sportivo 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 24 del 15.1.2003) La A.S. Celtic Taormina ha proposto appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado del Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica di cui al C.U. n. 24 del 15 gennaio 2004, relativa alla gara esordienti Giardini Naxos/ Taormina del 24.12.2003 con la quale alla stessa reclamante è stata inflitta la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica, per aver fatto giocare i calciatori Ranieri Raffaele, Mohamed Omar e Gullo Giuseppe che in effetti non risultavano ancora tesserati per la Celtic Taormina. Sostiene la reclamante che, al contrario di quanto affermato nella impugnata decisione i tre giovani calciatori risultavano tesserati regolarmente fin dal 28.11.2003. Tale circostanza risulta provata tramite i controlli effettuati presso il sistema informatico centralizzato della F.I.G.C. evidentemente non aggiornato al momento del precedente controllo. Il ricorso pertanto deve essere accolto con conseguente annullamento della decisione impugnata. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Celtic Taormina di Taormina (Messina), annulla l’impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 2-3 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.
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