F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 1/3/04 APPELLO DEL TREVISO F.C. 1993 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ RELATIVA ALLA VERTENZA ECONOMICA CON L’A.S. LIVORNO CALCIO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 13/D – Riunione del 2.12.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 1/3/04
APPELLO DEL TREVISO F.C. 1993 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ
RELATIVA ALLA VERTENZA ECONOMICA CON L’A.S. LIVORNO CALCIO (Delibera
della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 13/D - Riunione del 2.12.2003)
La Commissione Vertenze Economiche, con decisione pubblicata sul C.U. n. 13 - Riunione
del 2.12.2003, dichiarava inammissibile il ricorso ad essa presentato dalla società
Treviso F.C. 1993 s.r.l. in quanto il reclamo non era sottoscritto dalla parte interessata,
bensì dai due legali ai quali era stata conferita dal legale rappresentante della società il
mandato alle liti.
Contro tale decisione proponeva appello avanti questa Commissione d’Appello Federale
l’avv.to Salvatore Raciti e l’avv.to Francesco Stilo, articolando una serie di motivi in
fatto ed in diritto ed in primis contestando l’esistenza di una norma disciplinare che prevedesse
che il reclamo o l’opposizione debbano essere sottoscritti in calce dall’interessato e
che non fosse, pertanto, sufficiente che le stesse fossero apposte a margine in calce alla
delega conferita al proprio difensore.
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
L’art. 29.1 C.G.S. sancisce che “sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti
dal presente codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi
lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso”.
Al comma 5 stabilisce che i reclami devono essere trasmessi agli organi competenti
“a cura degli interessati”.
A norma poi del comma 9 della disposizione citata, l’inosservanza delle formalità di
cui al comma 5 “costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame”.
Risulta dagli atti che il ricorso proposto avanti la Commissione Vertenze Economiche
sia stato firmato dagli avv.ti Salvatore Raciti e Francesco Stilo e non anche
dalla parte reclamante, la cui firma è apposta non in calce all’atto ma a margine dello
stesso, apparendo in tal modo rilasciata solo ai fini della delega in favore dei sopraddetti
legali.
Conseguentemente la Commissione Vertenze Economiche, la cui delibera non merita
censure, ebbe giustamente a dichiarare inammissibile il reclamo.
Analoghe caratteristiche presenta il ricorso presentato avanti a questa Commissione
d’Appello Federale che, pertanto, va dichiarato inammissibile.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dal
Treviso F.C. 1993 di Treviso, ai sensi dell’art. 29 nn. 1 e 5 C.G.S.. Ordina incamerarsi la
tassa versata.
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