F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 1/3/04 APPELLO DEL TREVISO F.C. 1993 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ RELATIVA ALLA VERTENZA ECONOMICA CON L’A.S. LIVORNO CALCIO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 13/D – Riunione del 2.12.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 1/3/04 APPELLO DEL TREVISO F.C. 1993 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ RELATIVA ALLA VERTENZA ECONOMICA CON L’A.S. LIVORNO CALCIO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 13/D - Riunione del 2.12.2003) La Commissione Vertenze Economiche, con decisione pubblicata sul C.U. n. 13 - Riunione del 2.12.2003, dichiarava inammissibile il ricorso ad essa presentato dalla società Treviso F.C. 1993 s.r.l. in quanto il reclamo non era sottoscritto dalla parte interessata, bensì dai due legali ai quali era stata conferita dal legale rappresentante della società il mandato alle liti. Contro tale decisione proponeva appello avanti questa Commissione d’Appello Federale l’avv.to Salvatore Raciti e l’avv.to Francesco Stilo, articolando una serie di motivi in fatto ed in diritto ed in primis contestando l’esistenza di una norma disciplinare che prevedesse che il reclamo o l’opposizione debbano essere sottoscritti in calce dall’interessato e che non fosse, pertanto, sufficiente che le stesse fossero apposte a margine in calce alla delega conferita al proprio difensore. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. L’art. 29.1 C.G.S. sancisce che “sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso”. Al comma 5 stabilisce che i reclami devono essere trasmessi agli organi competenti “a cura degli interessati”. A norma poi del comma 9 della disposizione citata, l’inosservanza delle formalità di cui al comma 5 “costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame”. Risulta dagli atti che il ricorso proposto avanti la Commissione Vertenze Economiche sia stato firmato dagli avv.ti Salvatore Raciti e Francesco Stilo e non anche dalla parte reclamante, la cui firma è apposta non in calce all’atto ma a margine dello stesso, apparendo in tal modo rilasciata solo ai fini della delega in favore dei sopraddetti legali. Conseguentemente la Commissione Vertenze Economiche, la cui delibera non merita censure, ebbe giustamente a dichiarare inammissibile il reclamo. Analoghe caratteristiche presenta il ricorso presentato avanti a questa Commissione d’Appello Federale che, pertanto, va dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dal Treviso F.C. 1993 di Treviso, ai sensi dell’art. 29 nn. 1 e 5 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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