F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 1/3/04 APPELLO DELLA POL. ARZACHENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DELLA BONA MAURO FINO AL 31.7.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 97 del 6.2.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 1/3/04 APPELLO DELLA POL. ARZACHENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DELLA BONA MAURO FINO AL 31.7.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 97 del 6.2.2004) Con atto d’appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., la Polisportiva Arzachena ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale con C.U. n. 97 del 6 febbraio 2004. Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha rigettato il reclamo, presentato dalla medesima società, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. n. 90 del 28 gennaio 2004, inflisse la squalifica fino al 31.7.2004 al calciatore Della Bona Mauro. Preliminarmente, rileva questo decidente, che l’appello in esame è, all’evidenza, inammissibile ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S.. Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate dinanzi alla Commissione d’Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita “come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate”. Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che la Polisportiva Arzachena, con l’atto di appello in questione, ha riproposto - esclusivamente in fatto - le identiche doglianze concernenti circostanze che con esaustiva motivazione sono state integralmente valutate e disattese dal Giudice di II grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla Pol. Arzachena di Arzachena (Sassari), ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it