F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 1/3/04 APPELLO DELLA POL. PRO CATANIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO CATANIA/JUNIOR ACICATENA DEL 2.11.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 26 del 29.1.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 1/3/04
APPELLO DELLA POL. PRO CATANIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO
CATANIA/JUNIOR ACICATENA DEL 2.11.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2°
Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica
- Com. Uff. n. 26 del 29.1.2004)
La Polisportiva Pro Catania ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice
Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile
e Scolastica pubblicata sul C.U. del 29 gennaio 2004 con la quale è stato respinto il reclamo
della stessa Pro Catania, tendente ad ottenere la vittoria a “tavolino” della gara Pro
Catania/Acicatena del 2.11.2003, ritenuto inammissibile ai sensi dell’art. 29 comma 9
C.G.S. per decorso del termine previsto dalle norme federali.
Ritiene la C.A.F. che la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado sia corretta e non
meriti alcuna censura, dato che l’art. 42 comma 3 C.G.S. dispone che i reclami avverso la
posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, devono essere proposti, per il
Settore Giovanile al Giudice Sportivo di 2° Grado nel termine di sette giorni dallo svolgimento
della gara stessa; il ricorso della Pro Catania era pertanto intempestivo.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Pro Catania
di Catania. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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