F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 1/3/04 APPELLO DEL C.S. ICOS CLUB AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI e 1.000,00 E PER LA SOCIETÀ DELLA SQUALIFICA PER N. 6 GIORNATE AL CALCIATORE PANDETTA SEBASTIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 37 del 30.1.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 1/3/04
APPELLO DEL C.S. ICOS CLUB AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI e
1.000,00 E PER LA SOCIETÀ DELLA SQUALIFICA PER N. 6 GIORNATE AL CALCIATORE
PANDETTA SEBASTIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 30.1.2004)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione
pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 28 gennaio 2004, infliggeva al calciatore Pandetta Sebastiano
la sanzione della squalifica per sei giornate effettive di gara e confermava, nei
confronti di Zuppelli Vincenzo, la sanzione della squalifica, fino al 15.2.2004, entrambi,
per comportamento, scorretto e minaccioso nei confronti del direttore di gara.
Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F., Arcidiacono Giuseppa Valentina,
nella qualità di presidente della società, articolando una serie di motivi.
Va preliminarmente osservato che l’appello, in terzo grado, deve essere dichiarato
inammissibile, ex art. 33 comma 1, lettera D), C.G.S. in quanto ha per oggetto, esclusivamente,
questioni di merito.
Segue l’incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dal
C.S. Icos Club di Piano Tremestieri Etneo (Catania), ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina
incamerarsi la tassa versata.
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