F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 1/3/04 APPELLO DELLA POL. CARLENTINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAZZARRONE/ CARLENTINI DEL 4.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 37 del 29.1.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 1/3/04 APPELLO DELLA POL. CARLENTINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAZZARRONE/ CARLENTINI DEL 4.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 29.1.2004) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, in data 8.1.2004, applicava all’odierna ricorrente la sanzione della perdita della gara Mazzarrone/Carlentini, del 4.1.2004, con il punteggio di 0-3, per il comportamento scorretto e violento di alcuni suoi tesserati, che costringeva l’arbitro a sospendere la gara (analoga sanzione, per gli stessi motivi, veniva inflitta anche alla società Mazzarrone). A seguito di appello della società Carlentini, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 28 gennaio 2004, stabiliva che la predetta gara venisse ripetuta, in quanto, a suo dire, non vi erano stati gli estremi per sospendere la gara, in quanto “l’arbitro non ha posto in essere i dovuti adempimenti del caso, né risulta che lo stesso ne sia stato impedito”. Avverso questa decisione proponeva ricorso alla C.A.F. la società Carlentini, richiedendo la punizione della perdita della gara, per 0-3 solo nei confronti della società Mazzarrone, “colpevole di avere provocato la rissa”, che ha portato alla sospensione della gara. L’appello è infondato e non può essere accolto. Non corrisponde, infatti, al vero che “la rissa è stata provocata dai tesserati della società Mazzarrone”, come sostenuto dalla ricorrente. Dal supplemento di rapporto del direttore di gara, emerge, invece, che “quasi tutti i calciatori, da una parte e dall’altra, cercavano di colpirsi a vicenda”. La rissa può, dunque, considerarsi causata da entrambe le società. Il motivo scatenante l’episodio è consistito nel fatto che due calciatori della Carlentini (Mastrogiacomo e Nastasi) hanno “afferrato, con forza, per la maglietta il n. 9 della Mazzarrone” (Spata, rimasto a terra per un incidente di giuoco), facendogli perdere l’equilibrio e cadere in terra. In questa situazione (a nulla rilevando che la Polisportiva Carlentini era in vantaggio per 3-2 e che la Mazzarrone si trovava in dieci uomini, per l’espulsione di Zago Biagio) deve essere confermata la decisione della Commissione Disciplinare di fare disputare, nuovamente, la gara (la ricorrente, tra l’altro, non muove appunti specifici a questo aspetto della decisione impugnata). Segue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Carlentini di Carlentini (Palermo). Ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it