F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 1/3/04 APPELLO DELL’A.S. CITTÀ DI COSENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 INFLITTA AL CALCIATORE METALLO MARCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 62 del 16.12.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 1/3/04 APPELLO DELL’A.S. CITTÀ DI COSENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 INFLITTA AL CALCIATORE METALLO MARCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 62 del 16.12.2003) L’A.S. Città di Cosenza Calcio a Cinque ha proposto reclamo dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria (Comunicato Ufficiale n. 62 del 15 dicembre 2003) che, confermando la decisione del Giudice Sportivo ha inflitto, tra l’altro, al calciatore Metallo Marco la sanzione sportiva della squalifica fino al 30.6.2005. La società ricorrente sostanzialmente contesta che i fatti di violenza addebitati al Metallo si siano svolti così come riferiti dal direttore di gara nel supplemento di rapporto (e confermati dallo stesso alla Commissione Disciplinare) e, conseguentemente chiede una riduzione della squalifica inflitta al calciatore. Il ricorso è inammissibile. I motivi addotti a sostegno del gravame, infatti, configurano contestazioni in punto di fatto della decisione impugnata e come tali improponibili in questa sede non potendosi inquadrare in alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva che consentono il ricorso alla C.A.F.. Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e conseguentemente deve essere disposto l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A. S. Città di Cosenza di Cosenza, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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