F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 4/3/04 APPELLO DELL’A.S. MIRAL 98 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MIRAL 98/MASTERSPORT DEL 10.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 42 del 5.2.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 4/3/04
APPELLO DELL’A.S. MIRAL 98 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MIRAL
98/MASTERSPORT DEL 10.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 42 del 5.2.2004)
La Società A.S. Mastersport inoltrava al Comitato Provinciale di Pescara della
F.I.G.C. un reclamo relativo alla gara Miral 98/A.S. Mastersport del Campionato di 3ª Categoria
Girone A, disputata il 10 gennaio 2004, segnalando che nella gara in questione la
Società Miral 98 aveva utilizzato quale guardalinee di parte e dirigente addetto all’arbitro il
Sig. Edmondo D’Alessandro, il quale peraltro era stato precedentemente trasferito, in
qualità di calciatore, dalla A.S. Miral 98 proprio alla A.S. Mastersport, a titolo temporaneo
fino al termine della stagione sportiva 2003-2004, in palese contrasto con il disposto dell’art.
21 comma 3 delle N.O.I.F..
Con successiva comunicazione al Comitato Provinciale di Pescara la Mastersport dichiarava
di voler rinunciare al reclamo proposto contro la A.S. Miral 98. Tuttavia il Giudice
Sportivo, con provvedimento del 15.1.2004, pur prendendo atto della suddetta rinuncia,
riteneva che i fatti di cui al reclamo della Mastersport potessero formare oggetto di esame
d’ufficio e disponeva di trasmettere gli atti alla Commissione Disciplinare.
Presentava controdeduzioni la Soc. Mastersport rilevando che il trasferimento del
D’Alessandro doveva essere revocato in quanto posteriore alla nomina dello stesso dirigente
della Società Miral 98.
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, con delibera
pubblicata sul C.U. n. 42 del 5 febbraio 2004, rilevato che il D’Alessandro, risultando tes-
serato con la Soc. Mastersport dal 13.11.2003, a norma dell’art. 21 delle NOIF non
avrebbe potuto prendere parte alla gara quale guardalinee della società Miral 98, infliggeva
a quest’ultima la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l’ammenda
di euro 100,00.
La A.S. Miral 98 ha impugnato tale delibera chiedendo il ripristino del risultato conseguito
dalle due squadre sul campo e la revoca della sanzione dell’ammenda per i seguenti
motivi: 1) in via preliminare, inammissibilità del ricorso d’ufficio inoltrato dal Giudice
Sportivo del Comitato Provinciale di Pescara, per contrasto con quanto stabilito dall’art.
29 comma 4 C.G.S. in materia di reclami di parte e ricorsi di organi federali; 2) nel merito,
erroneità della delibera nella parte in cui non avrebbe considerato lo status di dirigente
(oltre che di calciatore) della Società ricorrente rivestito dal D’Alessandro ed avrebbe
ignorato la circostanza che il trasferimento del predetto in prestito a Mastersport, essendo
temporalmente successivo alla nomina dello stesso dirigente della Miral 98, non avrebbe
potuto avere esito favorevole ed era in ogni caso soggetto a revoca, proprio per contrasto
con l’art. 21 comma 3 delle N.O.I.F..
La C.A.F. ritiene che il ricorso sia infondato sotto entrambi i profili di gravame.
Quanto all’iter procedurale seguito dagli organi di disciplina, va rilevato che il reclamo
della Mastersport è stato trasmesso dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Pescara
alla competente Commissione Disciplinare in base al rilievo che, dalla lettura degli
atti, erano emerse circostanze suscettibili di esame d’ufficio. Trattandosi di materia sottratta
alla disponibilità delle parti, la rinuncia al reclamo da parte della Mastersport non
poteva spiegare alcun effetto. Non sussiste, pertanto, la violazione di norme procedurali
lamentata dall’appellante.
Nel merito, si deve condividere la motivazione della Commissione Disciplinare la
quale ha osservato come, dagli atti ufficiali provenienti dal Comitato Regionale Abruzzo,
risultasse che, al momento della gara in questione, il D’Alessandro era tesserato con la
Società Mastersport per “trasferimento in prestito” e pertanto, a norma dell’art. 21 delle
NOIF, non poteva prendere parte alla gara quale guardalinee della Società Miral 98.
Infatti il trasferimento alla Miral 98 doveva in quel momento ritenersi efficace, perché
non colpito da provvedimento di revoca, prescindendo dalla sua validità, che la Commissione
Disciplinare non aveva alcun potere di accertare.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Miral 98
di Pescara. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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