F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 4/3/04 APPELLO DEL G.S. OLIMPIA PIANA BATTOLLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTERENZINA/OLIMPIA DEL 4.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 29 del 29.1.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 4/3/04 APPELLO DEL G.S. OLIMPIA PIANA BATTOLLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTERENZINA/OLIMPIA DEL 4.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 29 del 29.1.2004) Il G.S. Olimpia Piana Battolla ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria pubblicata sul C.U. n. 29 del 29 gennaio 2004, con la quale veniva confermata la decisione del Giudice Sportivo che aveva disposto la ripetizione della gara Santerenzina/Olimpia Piana Battolla del 4 gennaio 2004. Il ricorso risulta inoltrato alla C.A.F. in data 11 febbraio 2004 e quindi oltre il termine stabilito dalle vigenti disposizioni (art. 33 punto 2 C.G.S.); conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dal G.S. Olimpia Piana Battolla di Piana Battolla (La Spezia). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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