F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 4/3/04 APPELLO DEL G.S. DOCCIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DOCCIA/ VICCHIO DELL’8.11.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 29 del 5.2.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 4/3/04 APPELLO DEL G.S. DOCCIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DOCCIA/ VICCHIO DELL’8.11.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 29 del 5.2.2004) Il G.S. Doccia Calcio ha proposto ritualmente reclamo a questa Commissione d’Appello Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado (C.U. n. 29 del 5 febbraio 2004 del Comitato Regionale Toscana) il quale, confermando la decisione del primo Giudice, ha inflitto alla ricorrente la punizione sportiva della perdita della gara G.S. Doccia/ Vicchio dell’8.11.2003 con il punteggio di 0-3. A sostegno del gravame il G.S. Doccia invoca sostanzialmente la causa di forza maggiore che avrebbe determinato l’interruzione dell’illuminazione del campo di gioco dopo pochi minuti dall’inizio della gara e chiede conseguentemente la ripetizione dell’incontro. Il reclamo è infondato. L’art. 12 p. 1 del Codice di Giustizia Sportiva al quale correttamente si sono riferiti i primi giudici prevede infatti l’obbligo della società ospitante del perfetto allestimento del campo di gioco e la costante efficienza di tutti i suoi accessori. La dichiarazione dell’ENEL, allegata dalla ricorrente, che certifica “nel giorno 8 novembre 2003 non risultano interruzioni a carico della vostra fornitura” assorbe ogni considerazione al riguardo anche in ordine ai prospettati “buchi di tensione” eventualmente verificatesi. Nel caso in esame, insomma, non potendosi ravvisare alcuna responsabilità dell’ente erogatore, il mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione del campo di gioco deve ascriversi ad un guasto tecnico dell’impianto stesso la cui efficienza è tenuta a garantire la società ospitante ai sensi della normativa sopra richiamata. Ne consegue che il reclamo deve essere rigettato con l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal G.S. Doccia di Sesto Fiorentino (Firenze). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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