F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 4/3/04 APPELLO DELL’U.S. PALAU AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.3.2004 INFLITTA AL CALCIATORE VENUTI FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 27 del 5.1.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 4/3/04
APPELLO DELL’U.S. PALAU AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO
AL 15.3.2004 INFLITTA AL CALCIATORE VENUTI FRANCESCO (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 27
del 5.1.2004)
L’U.S. Palau ha ritualmente presentato ricorso avverso la delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna (C.U. n. 25 del 22 gennaio 2004) che
riducendo la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Venuti Francesco
fino al 15.3.2004.
A sostegno del gravame l’U.S. Palau assume la assoluta casualità della pallonata
con la quale il giocatore ha colpito l’arbitro alle gambe al termine dell’incontro U.S. Palau/
San Giorgio Perfugas del 17.1.2004 e conseguentemente chiede la revoca della sanzione
inflitta.
Il ricorso è inammissibile.
Il motivo del reclamo, infatti, concerne unicamente il merito della decisione impugnata
e, pertanto, risulta improponibile in questa sede non essendo riconducibile ad alcuno di
quelli tassativamente stabiliti dall’art. 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva che prevedono
la possibilità di adire la C.A.F..
Ne deriva che il reclamo come sopra proposto deve essere dichiarato inammissibile
e deve conseguentemente disporsi l’incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.,
l’appello come sopra proposto dall’U.S. Palau di Palau (Sassari). Ordina incamerarsi la
tassa versata.
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