F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 4/3/04 APPELLO DELL’A.S. MOSSA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 2.066,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 26 del 4.2.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 4/3/04 APPELLO DELL’A.S. MOSSA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 2.066,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 26 del 4.2.2004) L’A.S. Mossa ha proposto ritualmente ricorso davanti a questa Commissione d’Appello Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia (C.U. n. 26 del 4 febbraio 2004) che ha inflitto alla predetta società l’ammenda di euro 2.066,00 perché, partecipando al Campionato di Promozione, non ha iscritto alcuna squadra al Campionato Juniores Regionale o Provinciale come stabilito dal Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (C.U. n. 1 della L.N.D. dell’1 luglio 2003). A sostegno del gravame l’A.S. Mossa adduce sostanzialmente una materiale contingente difficoltà cui la società non è stata in grado di far fronte e che avrebbe impedito l’allestimento di una squadra Juniores. Il ricorso deve essere rigettato. Il C.U. n. 1 della Lega Nazionale Dilettanti pubblicato in Roma l’1 luglio 2003 imponeva infatti alla predetta società l’obbligo di iscrizione di una propria squadra al Campionato Juniores e la comprovata omessa osservanza di tale obbligo induce evidentemente al rigetto del gravame proposto risultando regolarmente applicata la sanzione inflitta. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Mossa di Mossa (Gorizia). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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