F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 4/3/04 APPELLO DEL VIGOR LAMEZIA TERME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 3 GARE E L’AMMENDA DI e 2.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 20.2.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 4/3/04
APPELLO DEL VIGOR LAMEZIA TERME AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 3 GARE E L’AMMENDA DI e
2.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale
- Com. Uff. n. 104 del 20.2.2004)
La Società Vigor Lamezia s.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Interregionale di cui al C.U. n. 104 del 20 febbraio
2004 con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo che aveva
comminato tre giornate di squalifica del campo di giuoco della Vigor Lamezia e l’ammenda
di Euro 2.000,00 per i fatti avvenuti al termine dell’incontro Vibonese/Vigor Lamezia
dell’1.2.2004.
Sostiene la reclamante che la decisione appellata risulta contraddittoria ed insufficiente
motivata avendo la Commissione Disciplinare completamente omesso di esaminare
e di considerare che i fatti addebitati alla Vigor Lamezia si erano verificati solo a seguito
dell’ingiustificato lancio di oggetti da parte di tifosi della squadra avversaria.
Ritenuta l’ammissibilità del ricorso va rilevato che le considerazioni della reclamante
appaiono in contrasto con le risultanze dei rapporti dell’assistente arbitrale e dei commissari
di campo in particolare per quel che riguarda il comportamento dei sostenitori del Vigor
Lamezia sia durante lo svolgimento della gara che al termine della stessa. Deve infatti
ritenersi provato, sulla base degli atti ufficiali ai quali va attribuita fede probatoria privilegiata,
che i fatti violenti in oggetto si sono verificati a causa della condotta irregolare dei tifosi
dell’attuale reclamante.
Questa Commissione ritiene peraltro che la sanzione inflitta (squalifica del campo di
giuoco per tre gare ed ammenda di Euro 2.000,00, possa essere attenuata e meglio commisurata
alla obiettiva gravità dei fatti con conseguente riduzione della squalifica del campo
a due giornate di gara.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Vigor
Lamezia di Lamezia Terme (Catanzaro), riduce a n. 2 gare la sanzione della squalifica
del campo di gioco già inflitta dai primi giudici alla reclamante e conferma nel resto.
Ordina restituirsi la tassa versata.
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