F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 15/3/04 APPELLO DELL’A.S. BERGAMO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERGAMO/AYMAVILLES DEL 28.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 247 del 5.2.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 15/3/04 APPELLO DELL’A.S. BERGAMO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERGAMO/AYMAVILLES DEL 28.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 247 del 5.2.2004) La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 247 del 5 febbraio 2004, rigettava il reclamo dell’A.S. Bergamo, concernente la posizione irregolare (a causa del tesseramento, asseritamene, ottenuto in modo irregolare) del calciatore Falcon Mendoza Josè Alejandro della società Aymavilles, in occasione della gara A.S. Bergamo/Aymavilles del 29.11.2003 e confermava il risultato acquisito sul campo (A.S. Bergamo/Aymavilles 2-3). Avverso tale decisione proponeva appello alla C.A.F. il dr. Marco Calegari, presidente dell’A.S. Bergamo, con una serie di motivi in fatto e in diritto. L’appello è infondato e non può essere accolto. La posizione del Falcon è regolare; infatti, lo stesso risulta essere stato tesserato con la Aymavilles Calcio a Cinque, a decorrere dal 25.11.2003 (v. nota dell’Ufficio Tesseramento del 6.12.2003, diretta alla Divisione Calcio a Cinque) mentre la gara in questione è stata disputata il 29.11.2003. Il tesseramento decorre, come è noto, dalla data di autorizzazione e non vi è, ovviamente, motivo di dubitare della regolarità dell’attività svolta dall’Ufficio Tesseramento e tanto meno, per chiedere “un’interpretazione autentica” alla Corte Federale, come richiesto nell’appello. Segue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Bergamo Calcio a Cinque di Bergamo. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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